Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. M.M.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 7 novembre 2011 con la quale il Tribunale di Foggia lo ha condannato a pena patteggiata in relazione al reati ascritti allo stesso, ricondotti all’egida dell’art. 572 c.p. e artt. 582 e 585, in relazione all’art. 576 c.p., tutti avvinti dal vincolo della continuazione e commessi ai danni di D.M.C..
2. Con un primo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione avuto riguardo agli artt. 164 e 168 c.p..
Il Tribunale, nel ratificare l’accordo sotteso alla richiesta di patteggiamento, dopo aver riscontrato la presenza di una precedente condanna infraquinquennale per delitto e il rispetto, nel cumulo tra le due condanne, dei limiti edittali di cui all’art. 163 c.p., ha provveduto per un verso a concedere nuovamente la sospensione per la seconda condanna, giusta l’art. 168 c.p.p., comma 1 ritenendo al fine meritevole il ricorrente quanto alla reiterata concessione del beneficio; contestualmente e del tutto contraddittoriamente ha revocato la sospensione condizionale per la prima ai sensi dell’art. 168, comma 1.
3. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione del disposto di cui all’art. 129 c.p. in ordine al capo b della rubrica (le lesioni aggravate ex art. 585 in relazione all’art. 576 c.p.) giacchè nelle more della sentenza la persona offesa aveva rimesso la querela.
4. La Procura generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
6. Nella specie il decidente ha provveduto per un verso a concedere la sospensione malgrado vi fosse precedente condanna in ragione dell’art. 168, comma 4 ritenuti non superati i limiti di cui all’art. 163 c.p. dal cumulo delle due condanne; per altro verso a revocare la precedente sospensione ai sensi dell’art. 168c.p., comma 1, n. 1.
Cosi facendo tuttavia è caduto in aperta contraddizione giacchè, secondo il consolidato principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, "una condanna condizionalmente sospesa non può dar causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in una precedente condanna; sarebbe, infatti, contraddittorio concedere la sospensione condizionale, se tale seconda sentenza producesse l’opposto effetto di provocare l’esecuzione della precedente condanna, sanzione logicamente connessa alla constatazione che il condannato non meritava la fiducia accordatagli" (Sez. 5, 21 dicembre 1976, n. 1485, Bertazza, massima n. 135435; cui adde; Sez. 6, 4 giugno 1997, n. 2245, Carlini, massima n. 209333; Sez. 1, 10 novembre 2000, n. 3416, Lo Faro, massima n. 218445; Sez. 1, 5 giugno 2003, n. 29021, Corona, massima n. 224898;
Sez. 1, 21 marzo 2007, n, 14018, Campanaro, massima n. 236379; Sez 1 A, sentenza 43020/08).
Così operando il decidente è incorso in un evidente errore di diritto (lamentato nelle pieghe del ricorso dalla difesa malgrado l’egida nominativa formalmente assegnata al relativo primo motivo), destinato ad inficiare in sè il patto sfociato nella sentenza Impugnata, considerando che la proposta era nella specie vincolata al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Occorre dunque annullare radicalmente la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore seguito.
7. Il secondo motivo, rilevante solo con riferimento al reato di lesioni di cui al capo b, e non assorbito nella precedente valutazione trattandosi di motivo di improcedibilità destinato a precedere le altre ragioni di valutazioni in rito e merito involgenti il giudizio, deve ritenersi infondato, non solo non emergendo dagli atti (a presenza di una rimessione della querela operata prima della decisione assunta e, ancora più a monte, considerando che il reato, per come contestato, è procedibile d’ufficio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013
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