Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 20-02-2013, n. 8127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza del 9.8.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose la custodia cautelare in carcere di C.V. e Q.R., indagati per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. in relazione all’art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20.8.2012, confermò il provvedimento impugnato.

Ricorre per cassazione il difensore degli indagati deducendo:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’individuazione fotografica ed alla mancanza di riscontri individualizzanti; le individuazioni fotografiche sarebbero state effettuate in presenza contestuale di entrambe le persone offese;

sarebbero generiche le descrizioni fornite prima delle individuazioni; sarebbe generica la motivazione dell’ordinanza cautelare richiamata per relationem dall’ordinanza impugnata; non vi è menzione della mancata indicazione della targa del motociclo sul quale gli indagati si sono allontanati e sono stati seguiti dalle persone offese in taluni dei quattro incontri;

2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (erroneamente indicata come L. n. 297 del 1991).

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell’individuazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22612 del 10/02/2009 dep. 29/05/2009 Rv. 244197).

Il Tribunale ha ritenuto attendibili le persone offese alla luce della coerenza del racconto, della puntualità nella descrizione degli eventi e per l’assenza di inimicizia.

D’altro canto non determina nullità o inutilizzabilità dell’atto di individuazione fotografica l’incompleta verbalizzazione dei criteri di scelta delle fotografie, poichè l’inosservanza dell’obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è sanzionata dalla legge. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15554 del 13/03/2009 dep. 10/04/2009 Rv. 243987).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

Il Tribunale ha motivato la sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in considerazione della prospettata appartenenza degli indagati a gruppi criminali, atteso che il tentativo di estorsione è stato posto in essere rappresentando alle persone offese la necessità di sussidi ai detenuti.

In ciò non si ravvisa alcuna manifesta illogicità o mancanza di motivazione che la renda sindacabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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