Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13657

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Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza n. 5 del 20.2.06 il Tribunale di Catania – sez. dist. di Adrano rigettò l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata da G.C. avverso gli atti del processo di esecuzione per rilascio immobile intentato ai di lui danni da P. C.: opposizione che era fondata sulla dedotta violazione del termine di efficacia del precetto, essendo stato esso notificato il 27.10.03 ed avendo avuto luogo l’accesso dell’ufficiale giudiziario il 12.2.04; e che era articolata sulle domande di declaratoria di nullità dell’atto di accesso e di quello di immissione in possesso, nonchè di condanna dell’esecutante al risarcimento dei danni, consistenti pure nell’impossibilità di usare le attrezzature di lavoro restate all’interno dell’immobile dopo l’immissione in possesso di controparte.

1.2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre G.L., adducendo la propria qualità di erede di G.C. ed al riguardo producendo copia della propria dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario, sviluppando quattro motivi;

non resiste con controricorso la P..

Motivi della decisione

2. La ricorrente formula quattro motivi e:

2.1. con il primo – rubricato: "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 481 c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio" – ella contesta la gravata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto rispettato il termine di efficacia del precetto a partire dalla sua notifica del 27.10.03 in presenza di un primo accesso, avutosi il 3.12.03, nonostante l’intervenuta sospensione dell’esecutività del titolo esecutivo (benchè poi revocata con ordinanza collegiale del giudice dell’appello): con conseguente insanabile tardività dell’unico valido accesso, eseguito in data 12.2.04 e dopo la notifica di altro preavviso, avutasi in data 8.1.04;

2.2. con il secondo – rubricato: "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 2. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" – ella contesta la sentenza gravata per non avere essa applicato i principi in tema di effetti del giudicato, in quanto il titolo esecutivo era stato appunto caducato con pronuncia del giudice di secondo grado, sia pure in tempo successivo al completamento delle operazioni di rilascio;

2.3. con il terzo – rubricato: "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" – ella si duole della mancata condanna di controparte al rilascio dell’immobile ed al risarcimento dei danni, nonostante l’intervenuta caducazione del titolo esecutivo;

2.4. con il quarto – rubricato "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c." – ella si duole della mancata condanna della P. al pagamento delle spese processuali.

3. Dei tre motivi:

3.1. è inammissibile il primo:

in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione (in forza del quale è necessario che il ricorso stesso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa; ex plurimis:

Cass. 9 giugno 2011, n. 12713; Cass. 4 aprile 2006, n. 7825), infatti, la ricorrente omette di trascrivere – e neppure indica la relativa sede processuale di produzione – i documenti dai quali dovrebbe risultare la tesi della tardività dell’atto di accesso e cioè: il primo verbale di accesso, intrapreso o iniziato dall’ufficiale giudiziario in data 3.12.03, con menzione del motivo del non completamento delle operazioni; il provvedimento di sospensione dell’esecutività del titolo esecutivo azionato; il secondo verbale di accesso ed il relativo eventuale preavviso;

– eppure, solo dal puntuale riscontro delle motivazioni addotte e dello stato effettivo di compimento del primo accesso sarebbe stato possibile verificare che quest’ultimo non abbia avuto alcuna efficacia utile ai fini del rispetto del termine di efficacia previsto dall’art. 481 cod. proc. civ. per il precetto;

– in mancanza, è preclusa a questa corte di legittimità la stessa possibilità di verificare la sussistenza o la fondatezza dei presupposti di fatto invocati a sostegno del primo motivo di ricorso, che deve pertanto qualificarsi inammissibile;

3.2. sono infondati il secondo ed il terzo, congiuntamente considerati:

– per scolastica nozione, l’esecuzione per rilascio si conclude, ove non vi siano stati incidenti, con l’immissione in possesso dell’esecutante: una volta immesso l’esecutante nel possesso dell’immobile ad opera dell’ufficiale giudiziario, viene ad esaurirsi l’intera fase esecutiva ai sensi dell’art. 608 cod. proc. civ.;

pertanto, si è concluso in modo non più reversibile tale procedimento in forma specifica (Cass. 26 marzo 2009, n. 7357; Cass. 15 aprile 2010, n. 9048);

potrebbe rilevarsi che, anche in tal caso in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso, non è trascritta integralmente – o quanto meno nella parte che interessa – la sentenza che avrebbe travolto il titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione per rilascio, sebbene integralmente compiuta;

– ad ogni buon conto, l’opposizione agli atti esecutivi, quale pacificamente si atteggia e si qualifica la presente controversia, avente ad oggetto la regolarità formale del primo atto del processo esecutivo per decorso del termine di efficacia del precetto è allora insensibile alla caducazione del titolo successiva alla conclusione del processo esecutivo;

neppure – del resto – può il suo oggetto essere modificato con la deduzione di nuovi motivi e neppure di fatti nuovi (Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17319; Cass. 28 luglio 2011, n. 16541, esteso anche al giudizio di opposizione all’esecuzione; Cass., ord. 20 gennaio 2011, n. 1328): mentre l’effetto di una eventuale estinzione del processo esecutivo si limiterebbe a privare in radice l’opponente ex art. 617 cod. proc. civ. dell’interesse ad una decisione sui vizi formali (da ultimo: Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498);

– è certo ben vero che la caducazione successiva del titolo esecutivo, benchè sopravvenuta, travolgerebbe il processo esecutivo con efficacia immediata (e potendo anzi essere ufficiosamente rilevata: Cass. 18 agosto 2011, n. 17349; Cass. 13 luglio 2011, n. 15363; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610), ma tanto presuppone pur sempre che il processo stesso sia ancora in corso, non potendo influire su di un processo ormai concluso;

– alle restituzioni ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. sarà quindi necessario procedere, ove non abbia ritenuto – eventualmente, perchè neppure richiesto – di provvedere in tal senso lo stesso giudice che ha riformato la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, mediante un separato giudizio ad hoc;

3.3. la qui riscontrata impossibilità di valutare la fondatezza delle doglianze avanzate dinanzi al giudice del merito elide in radice la fondatezza del quarto motivo, in merito al regime delle spese di lite: le quali correttamente cedono a carico della soccombente parte opponente.

4. L’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza degli altri comporta quindi il rigetto del ricorso, pur non essendovi luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere qui svolto parte intimata alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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