Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 20-02-2013, n. 8100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.1.2012, il Tribunale di Roma dichiarò non doversi procedere nei confronti di H.R.E. in ordine ai reati di associazione per delinquere e ricettazione, ordinando la restituzione dei beni al Demanio indisponibile dello Stato.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge in relazione alla restituzione dei beni al Demanio indisponibile dello Stato, pur in assenza di prova della provenienza italiana e dell’illecita esportazione.

L’Ambasciata degli Stati Uniti d’America ha comunicato che l’imputato è deceduto in data 8.2.2012.

Motivi della decisione

L’intervenuta morte del ricorrente determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Non si può peraltro provvedere in ordine alla richiesta di revoca dell’ordine di restituzione dei beni sequestrati ed altri eventuali soggetti interessati potranno tutelarsi proponendo incidente di esecuzione.

Infatti in situazione analoga questa Corte ha precisato che in tema di restituzione delle cose sequestrate, l’ordine di restituzione adottato con sentenza non impugnabile (nella specie sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per morte dell’imputato) segue le sorti di questa, per cui deve escludersene l’autonoma impugnabilità, rimanendo comunque esperibile nei suoi confronti l’incidente di esecuzione che può essere proposto dalla parte interessata per ottenerne la revoca o la modifica. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1597 del 06/04/1999 dep. 17/07/1999 Rv. 214260).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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