Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Presidente della Corte di appello di Napoli – 4^ sezione – ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di sostituzione, nei confronti di C.F., delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l’esecuzione della pena, applicate con la sentenza di condanna, dell’1 dicembre 2009, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2011, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale della Corte di appello di Napoli, deducendo:
– violazione di legge. Il C. è stato condannato ad una pena complessiva di anni sei di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, ma la pena base per il reato più grave è stata fissata in anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione della riduzione per il rito. La pena detentiva, cui pertanto deve essere commisurata l’applicazione della pena accessoria, è inferiore ad anni cinque di reclusione, perchè nel caso di reato continuato, nella commisurazione della durata della pena accessoria a quella principale, deve aversi riguardo alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessiva.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve anzitutto premettersi che il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale, prevalente, secondo cui può porsi rimedio in sede esecutiva agli errori incorsi nel giudizio di cognizione per quel che concerne l’irrogazione di pene accessorie predeterminate per legge nel tipo e nella misura temporale, senza attribuzione di ruolo alcuna alla discrezionalità giudiziale. Il principio di diritto da applicare nel caso di specie è, pertanto, quello secondo cui "l’assoluto automatismo nell’applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l’erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione, e dall’altro che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria così dalla legge stabilita, il pubblico ministero ne può chiedere l’applicazione al giudice dell’esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna" – Sez. 1, n. 45381 del 10/11/2004 (dep. 23/11/2004), P.G. in proc. Tinnirello ed altro, Rv. 230129 -.
Tanto premesso si rileva che, secondo il disposto dell’art. 29 c.p., la condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferire a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; e, ancora, che, secondo il disposto dell’art. 32 c.p., comma 3, il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale. Deve allora prendersi atto che il C., come osservato dal pubblico ministero ricorrente, è stato condannato, per il reato più grave della continuazione, ad una pena inferiore ad anni cinque, specificamente pari ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, e che, secondo quanto affermato da questa Corte, "in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell’aumento per la continuazione – Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008 (dep. 30/4/2008), Pizza e altri, Rv. 240067 -.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata, ma questa Corte può provvedere direttamente a rettificare gli errori rilevati, come è stato già affermato statuendo che "qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale in relazione a condanna a pena detentiva che non la consente (nella specie a due anni e mesi sei di reclusione), la Corte di cassazione provvede direttamente alla loro eliminazione, senza pronunciare annullamento" – Sez. 1, n. 823 del 31/10/1995 (dep. 27/1/1996), P.G. in proc. Totti e altro, Rv. 203488 -.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Elimina la pena accessoria dell’interdizione legale applicata a C.F. con sentenza 1 dicembre 2009 della Corte di appello di Napoli e sostituisce la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione per anni cinque.
Si comunichi al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013
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