Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
che:
1. P.M., + ALTRI OMESSI hanno chiesto, con ricorso dell’11 marzo 2008 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al T.A.R. Lazio con ricorso del 1 agosto 1996 e definita con sentenza del 6 marzo 2007.
2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 7 anni e 7 mesi e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 1.900,00 applicando il parametro di 250,00 Euro per ogni anno di durata eccessiva della procedura, "dovendosi presumere che la sofferenza indotta dalla durata della lite sia stata nella fattispecie sostanzialmente irrisoria in presenza di un ricorso congiuntamente proposto da numerosissime parti (con conseguente affievolimento della partecipazione emotiva dei singoli, per il vincolo di solidarietà tra i litisconsorti) oltre che affidato a tesi giuridiche del tutto innovative".
3. Ricorrono per cassazione P.M., + ALTRI OMESSI affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 2056 c.c.. b) contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia.
4. Non svolge difese il Ministero.
5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione
che:
6. Con i motivi di ricorso si contesta la decisione impugnata che ha ridotto a 250,00 Euro annui l’equa riparazione in considerazione del carattere collettivo del ricorso nel giudizio presupposto e del carattere innovativo delle tesi giuridiche poste a fondamento dello stesso.
7. Il ricorso è fondato. Infatti, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19979 del 16 settembre 2009 e da ultimo Cass. civ. sez 6-1 n. 6655 del 2 maggio 2012), è irrilevante che la domanda nel giudizio presupposto sia proposta da una pluralità di attori, considerato che la forma collettiva e indifferenziata non equivale a trasferire sul gruppo situazioni di angoscia o patema d’animo, riferibili invece, specificamente, a ciascun singolo consorte in lite. Nè costituisce utile ragione, per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo la fondatezza o meno delle tesi giuridiche portate a sostegno della domanda nel giudizio presupposto, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo dei soggetti che agiscono per ottenere l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, indipendentemente dal fatto che essi siano risultati vittoriosi o soccombenti, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio in difetto di una condizione soggettiva di incertezza (cfr.
Cass. civ. sezione 6-1 n. 28592 del 23 dicembre 2011 secondo cui dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione).
8. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone quindi infondatamente in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 14753 del 18 giugno 2011) e con quella di questa Corte che, per i giudizi amministrativi ultradecennali, ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo pari a 500,00 Euro per ogni anno di durata del procedimento e in ogni caso non inferiore a 6.250,00 Euro complessivi.
9. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 6.250,00 Euro e al pagamento di tale somma, in favore di ciascuno dei ricorrenti, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero potendo la controversia essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.
11. In considerazione della forte sperequazione fra la somma richiesta con il ricorso introduttivo e quella riconosciuta a titolo di equa riparazione, si ritiene di compensare per metà le spese del giudizio di merito da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 liquidato in Euro 6.250,00 con interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito liquidate, per tale quota, in complessivi 837,5 Euro, di cui Euro 542,5 per diritti, 245,00 per onorari e 50,00 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 965,00 Euro di cui 100,00 Euro per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2012
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