Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-01-2011, n. 460

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con atto notificato il 21 novembre 2005 la dott.ssa A.D.S. proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Sezione n. 7642 del 22 novembre 2004.

Con detta decisione, la Sezione, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. II, n. 3219 del 15 ottobre 1998, che aveva dichiarato inammissibili due ricorsi riuniti proposti dalla dott.ssa A.M. e dal dott. F.L. avverso l’ esito di un concorso a posti di ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli studi di Salerno:

– riconosceva l’ ammissibilità dei ricorsi indipendentemente dall’ impugnativa dell’ atto consequenziale di approvazione ministeriale della graduatoria;

– annullava la procedura concorsuale per la mancata determinazione in via preventiva dei criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli scientifici ammessi valutazione, stante anche l’ inidoneità del punteggio espresso in termini solo numerici a motivare il giudizio di merito.

La dr.ssa D.S. deduce i seguenti motivi di revocazione:

a) il collegio giudicante sarebbe incorso in errore di fatto, avendo emesso la pronunzia supponendo che il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica fosse stato evocato in giudizio, circostanza indiscutibilmente e incontestabilmente esclusa dagli atti di causa;

b) sussisterebbe, inoltre, contrasto fra giudicati, essendo restata inoppugnata la statuizione del primo giudice sulla necessità della notifica del ricorso al Ministero dell’ università e della ricerca scientifica e tecnologica, oltreché l’ omessa cognizione di detto giudicato come fatto storico.

Il Ministero intimato, nonché la dr.ssa M. ed il dr. L., si sono costituiti in resistenza.

2). Osserva il Collegio, quanto al motivo sub a), che la chiamata in giudizio dell’ organo ministeriale competente all’ approvazione della graduatoria non ha costituito punto controverso della vicenda processuale in ordine alla quale l’ organo giudicante, per svista o errore nella cognizione delle risultanze processuali, abbia omesso di pronunziarsi, così che possa introdursi il motivo di revocazione di cui all’ art. 395, n.4), c.p.c.

La Sezione ha riformato la sentenza del Tribunale regionale con richiamo alla nozione di invalidità caducante – che è vizio che inficia in via derivata gli atti consequenziali quando nell’ atto presupposto impugnato, dichiarato illegittimo, trovano l’ unico antecedente logico e procedimentale – riconoscendo per implicito, con valutazione che può essere non condivisa in punto di diritto, ma che non integra l’ errore revocatorio, la non necessità della presenza in giudizio dell’ autorità competente ad emettere l’ atto consequenziale.

2.1). Quanto al motivo sub b) l’ istanza di revocazione per contrasto fra giudicati presuppone l’ esistenza di una decisione pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta fra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto. E ciò al fine di consentire la proposizione dell’ exceptio rei iudicate ad iniziativa di chi è già risultato vincitore in altra lite.

La domanda di revocazione si configura, in conseguenza, inammissibile ove sia dedotta, come nel caso di specie, per contrasto fra la sentenza di primo grado e la decisone in appello (cfr. Cons. Sttato, Ad. plen. n. 3 dell’ 11 giugno 2001), fermo restando che – per l’ effetto devolutivo dell’ appello – tutta la vicenda processuale, ivi compresa la questione dell’ integrità del contraddittorio, è rifluita nella cognizione del secondo giudice, con esclusione della formazione di giudicato interno sulla rituale proposizione del ricorso avanti al Tribunale regionale.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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