Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 3 novembre 2011, la Corte d’appello di Genova ha, per quanto qui rileva, confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 21 aprile 2011, con la quale l’imputato E.M. era stato condannato, per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, perchè, in concorso con altro soggetto, deteneva illecitamente eroina suddivisa in 7 involucri.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello. Sostiene il ricorrente: di essere stato tratto in arresto per altra causa il 5 luglio 2011; di avere, il 6 luglio 2011, nominato l’avvocato Silvia Peraldo Gianolino, revocando il precedente difensore, avvocato Cinzia Risso; che il 6 luglio 2011 la copia destinata all’imputato del decreto di citazione per il processo d’appello era stata notificata presso lo studio del difensore già revocato, avvocato Risso; che la Corte d’appello era, alla data del 6 luglio 2011, già a conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è inammissibile, perchè basato su un motivo manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti di causa, risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quest’ultimo ha ricevuto in mani proprie la notificazione del decreto di citazione in appello in data 1 luglio 2011. Risulta anche che la revoca dell’avvocato Risso è avvenuta il 5 luglio 2011, ma è pervenuta alla Corte d’appello di Genova solo l’il luglio 2011, mentre il decreto di citazione in appello è stato notificato all’avvocato Risso il 6 luglio 2011, ovvero in un momento in cui la Corte d’appello non era a conoscenza dell’avvenuta revoca del difensore.
Nessuna nullità delle notificazioni del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello si è, dunque, verificata.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore delle cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
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