Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, confermava la sentenza del Tribunale di Pisa, datata 23.6.09, che aveva condannato L.F., alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alle spese ed al risarcimento del danno, per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. perchè, dicendo, nel corso di due diverse conversazioni telefoniche, all’Avv. G.A., Responsabile dell’Ufficio legale dell’istituto di F. C.:
"Non sì riapre niente. Rimane tutto così com’è. Fate quello che vi pare così scoppia il bubbone delle tangenti prese dai suoi colleghi" e successivamente al dott. C.L., Direttore Amministrativo dell’istituto di F. C. "E’ già partito l’ordine di cattura per l’ing. Z., minacciando di denunciare l’ing. Z., Direttore dei lavori presso l’O.P.A. di (OMISSIS), se il C.N.R. non avesse acconsentito ad addivenire ad un accordo in merito alla somma da corrispondergli a seguito delle riserve contabili da lui sollevate ammontanti a oltre 3 milioni di Euro, poneva in essere atti diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con danno del C.N.R.. In (OMISSIS), primi di (OMISSIS).
b) del reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il pagamento non dovuto delle somme iscritte a riserva in relazione all’appalto concernente le opere di ampliamento dell’ospedale (OMISSIS), consistiti nella minaccia, proferita per il tramite dell’Avv. La.An., rivolta al Prof. D.L., quale Direttore dell’istituto di F. C. del C.N.R.. stazione appaltante, di recare danno all’immagine del C.N.R., denunciando di avere corrisposto denaro ed altre utilità all’Ing. Z.O. responsabile del procedimento e direttore dei lavori delle opere pubbliche indicate, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.
In (OMISSIS). Più precisamente il Tribunale dichiarava il L. colpevole dell’imputazione ascritta al capo b), in esso assorbito il capo a).
1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’ imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo di gravame:
a) mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà delle motivazioni della sentenza in relazione alle testimonianze assunte all’udienza del 03.07.2011. Secondo il ricorrente la ricostruzione dei fatti e la valutazione della testimonianza di La. sono viziate da travisamento perchè la condotta materiale del reato fu posta in essere dall’avvocato La., che interloquì con il prof. D., come precisato al capo b) dell’imputazione, sicchè solo unificando le due imputazione è possibile ipotizzare una fattispecie di estorsione completa in tutti gli elementi strutturali, in capo al L..
b) mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà delle motivazioni della sentenza in relazione alle testimonianze assunte all’udienza del 23.04.2009 e del 03.07.2008 e alla produzione documentale della difesa (doc. 2 e 3). La Corte di merito non ha valutato la testimonianza del consulente di parte S. che ha ricostruito la contabilità dei lavori eseguiti dal L. attestando quanto ancora doveva essere pagato all’impresa dell’imputato da parte della struttura ospedaliera. In particolare la Corte di merito ha eseguito una ricostruzione dei fatti non logica perchè non ha tenuto presente la richiesta economica, peraltro legittima, avanza dall’avvocato La. nel corso del colloquio con D. e, come entrambi i partecipanti al colloquio hanno ribadito, tale richiesta sicuramente riguardava il pagamento di riserve tardivamente iscritte nel bilancio dell’impresa.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Il ricorrente afferma di voler censurare i punti di illogicità, di carenza e di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato ma poi contrappone alla motivazione della Corte, che ha come peculiarità quella di aver rivisto l’assetto strutturale dei fatti richiamati in imputazione cogliendone la unicità e opportuna scansione temporale, una diversa valutazione di tali fatti che si giustifica solo per essere più proficua per gli interessi difensivi dell’imputato, e comunque, senza mai individuare specificamente i predetti vizi.
2.1 Il ricorso dell’imputato, pertanto, si fonda su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606 c.p.p., comma 3), essendo caratterizzati da censure in punto di fatto della sentenza impugnata, oltre ad essere manifestamente infondati.
2.2 La motivazione del provvedimento della Corte di merito, per contro, non presenta punti di manifesta illogicità ed è completa nella indicazione degli elementi di prova a sostegno delle argomentazioni poste a base del giudizio di responsabilità , che si manifesta assolutamente coerente anche quando esclude la possibilità di ravvisare il delitto di ragion fattasi a causa della pretesa economica ingiustificata perchè oltre le richiamate riserve, avanzata dal La. per conto del L..
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00). Il ricorrente va anche condannato a rifondere le spese del giudizio alla parte civile che ne ha fatto richiesta, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione, in favore della parte civile CNR delle spese degrado che liquida in complessivi Euro 5000,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2013
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