Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 25.9.2012 il Tribunale di Milano Sez. riesame dichiarava l’inammissibilità dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 309 c.p.p. dal difensore di C.L., avverso il provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP in data 3.9.2012, per reati di cui all’art. 416 c.p. ed altri connessi (artt. 640-624 bis-648 c.p.).
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva:
violazione di legge, in riferimento alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, in rel. all’art. 309 c.p.p., comma 1.
Rilevava al riguardo che la sospensione dei termini per proporre impugnazione nel periodo feriale non opera in relazione ai procedimenti nei quali l’imputato risulti detenuto, ovvero nelle ipotesi che il difensore abbia rinunciato alla predetta disciplina.
Peraltro censurava il provvedimento per avere il Tribunale ritenuto che la sospensione dei termini non dovesse ritenersi applicabile per la contestazione di reati di criminalità organizzata, atteso che le ipotesi ascritte alla ricorrente non sono comprese tra tali fattispecie.
Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimamente emesso, avendo il Giudice del riesame rilevato la tardi vita della istanza proposta dalla difesa con atto datato 24.9.2012 avverso il provvedimento restrittivo disposto con ordinanza del 25.8.2012 del GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio, che era stato notificato in data 3.9.2012.
In tal senso deve ritenersi che l’istanza suddetta risultava proposta oltre il termine di legge, ai sensi dell’art. 309 c.p.p. e correttamente il Tribunale rileva la mancata ricorrenza della sospensione del termine nel periodo feriale, rilevando che la contestazione riguardava anche un reato di criminalità organizzata.
In tal senso la pronunzia di inammissibilità della istanza risulta conforme a quanto stabilito da questa Corte (SU. 15/7/2010, n. 37501, Donadio).
Restano pertanto prive di fondamento le censure articolate dal ricorrente attinenti alla diversa qualificazione dei reati, con esclusione di ipotesi riconducibili alla criminalità organizzata, in presenza di puntuale motivazione del Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013
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