Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 03-05-2013, n. 19208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza emessa il 5 giugno 2012 il Tribunale di Napoli non convalidava l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di I.F., per il reato di evasione dalla sua abitazione, dove si trovava in regime di detenzione domiciliare a seguito del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila del 14 giugno 2011.

2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, che censura l’ordinanza del Tribunale sostenendo che l’arresto facoltativo andava convalidato avendo la polizia giudiziaria fatto un uso ragionevole del potere loro attribuito dalla legge, ricorrendo nella specie i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, tenuto conto che I. risulta condannato per rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza il giudice deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria al fine di verificare, sulla base degli elementi in quel momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciuta alla polizia giudiziaria e, pertanto, se trovi giustificazione nella gravità del fatto o nella pericolosita del soggetto, senza poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione.

Peraltro, non è necessario che ricorrano congiuntamente la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei parametri (art. 381 c.p.p., comma 4).

Nella specie, il Tribunale ha operato una valutazione della gravità e della pericolosità senza porsi nella situazione di fatto risultante al momento in cui è intervenuta la polizia giudiziaria.

Deve ritenersi, pertanto, ingiustificata la mancata convalida, disposta in base ad una differente valutazione del giudice sulla gravità della condotta, sganciata da ogni considerazione in ordine al momento in cui è avvenuto l’arresto.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere legittimo l’arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata essendo stato l’arresto legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013
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