Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Questore di Milano ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto egli risulta condannato per reati contro il patrimonio con sentenza del Tribunale di Casale Monferrato in data 12.12.2007.
Contro il suddetto atto solleva il motivo della violazione dell’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto non sarebbero stati valutate le sopravvenienze.
L’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 17 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, previo avviso alle parti.
2. Il ricorso è infondato.
La norma citata subordina la valutazione della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale alla condizione, non provata dal ricorrente, di aver esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
In merito poi alla sussistenza di "nuovi elementi" che ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998 giustificherebbero una valutazione specifica da parte dell’amministrazione, occorre evidenziare che gli elementi addotti dal ricorrente non sono sufficienti. Infatti la condanna risulta riferibile a fatti realizzati in tempi recenti, laddove la giurisprudenza ritiene rilevante, ai fini di escludere il solo carattere ostativo di un reato, il decorso di un notevole lasso di tempo tra il compimento del fatto ed il provvedimento attinente al permesso di soggiorno (Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2010 n. 683).
In definitiva il ricorso va respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
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