Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 37/07/09 depositata il 8.5.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano 169/31/2007 che accoglieva il ricorso proposto dalla società I. s.p.a., già I. s.p.a.
avverso il provvedimento di erogazione di sanzione emesso dall’Agenzia delle Dogane di Milano.
La sanzione trae origine dalle risultanze della missione comunitaria svolta dall’OLAF (organismo europeo antifrode) in Giamaica, in ottemperanza dell’accordo ACP – UE siglato a Cotonou il 23/6/2000 al fine di accertare l’origine delle merci esportate dalla Giamaica verso l’unione europea dal gennaio 2000 al dicembre 2004, sia la regolarità dei relativi certificati di origine preferenziale EUR 1.
In forza dell’accordo di Cotonou le merci originarie della Giamaica scortate da apposito certificato (EUR 1) che tale origine comprovi, beneficiavano di un trattamento daziario preferenziale all’atto dell’importazione nell’UE, consistente nell’esenzione dal dazio (fissato nel 12,20% del valore della merce).
L’autorità giamaicana non confermava la validità di tali certificati e gli Stati membri sono stati invitati al recupero dei maggiori diritti doganali dovuti sulle importazioni oggetto di indagine.
Il provvedimento, oggetto della presente controversia si fonda sui risultati dell’accertamento operato secondo cui alla merce in questione non poteva essere riconosciuta l’origine preferenziale "Giamaica", poichè i certificati EUR 1 rilasciati dalle autorità giamaicane erano irregolari e, pertanto, non potevano godere del trattamento preferenziale.
La commissione tributaria regionale della Lombardia, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane in quanto: a) l’origine della merce non sarebbe inclusa nella previsione dell’art. 303 del TULD, b) mancherebbe l’elemento soggettivo caratterizzato dalla colpa o dolo in capo ai responsabili della società. L’Agenzia delle Dogane impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto la CTR avrebbe erroneamente interpretato il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 nella parte in cui non punisce ogni ipotesi di difformità/falsità della dichiarazione che concerne i suoi elementi essenziali e quindi non solo la quantità e qualità il valore della merce bensì anche T’origine" delle stesse;
b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto, in applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, ricadrebbe sull’importatore che utilizza irregolari o falsi certificati di origine preferenziale una presunzione di colpevolezza che deve essere superata con la prova di aver adottato la necessaria diligenza professionale;
c) vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’iter logico seguito per giungere alla conclusione della non operatività dell’art. 303 Tuld.
La società intimata si è costituita nel giudizio di legittimità con controricorso; entrambe le parti depositavano memorie.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.6.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza della CTR della Lombardia è fondata su plurime autonome "rationes decidendi".
I Giudici di appello, infatti, non solo hanno ritenuto non riconducibile la fattispecie concreta (dichiarazione doganale contenente erronea indicazione della origine della merce in quanto fondata su certificato EUR-1 inesatto) alla condotta illecita descritta dall’art. 303 TULD, ma hanno altresì rigettato l’appello, da un lato, ritenendo che la Agenzia delle Dogane non avesse assolto al proprio onere probatorio in ordine alla dimostrazione dell’elemento soggettivo (dolo o colpa), dall’altro accertando, con giudizio in fatto censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di illogicità, la esclusione della colpa della società in considerazione di circostanze fattuali concrete esaminate e indicate nella sentenza (impossibilità di distinguere i prodotti fabbricati e commercializzati dalle ditte giamaicane esportatrici; idonea capacità organizzativa e produttiva delle imprese manifatturiere giamaicane; osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nella attività di importazione dei prodotti).
In sostanza i Giudici territoriali hanno ritenuto che la società importatrice avesse comunque fornito, attraverso le indicate circostanze di fatto emergenti dalla istruttoria, la prova positiva, idonea a superare la presunzione di colpa stabilita dalla norma sanzionatoria dell’illecito amministrativo doganale.
Orbene costituisce principio giurisprudenziale consolidato che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Corte cass. 3 sez. 11.1.2007 n. 389; id. Sez. 6 – L, Ord. 3.112011 n. 22753).
La Agenzia delle Dogane ha impugnato tutte le autonome statuizioni della sentenza, ciascuna delle quali idonea ex se a sorreggere la decisione, ma, quanto alla censura relativa al vizio motivazionale dedotta con il terzo motivo la ricorrente non ha ottemperato all’onere della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e che trova applicazione ai ricorsi proposti, come nel caso di specie, avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello stesso decreto (e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la abrogazione della norma disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)).
Ne consegue che il motivo è inammissibile alla stregua del principio per cui "allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso a anche formulando al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso" (cfr. Corte cass. SU 14.10.2008 n. 2511. Vedi Corte cass. SU 1.10.2007 n. 20603, id. IH sez. 7.4.2008 n. 8897 secondo cui tale indicazione deve concretare un "momento di sintesi" che costituisce un "quid pluris" distinto dalla esposizione del motivo.
Tale "sintesi", infatti, come è dato evincere dall’art. 366 bis c.p.c., non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume una propria autonoma funzione volta a consentire la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante – ove correttamene valutato – ai fini della decisione favorevole al ricorrente: cfr. Corte cass. 3 sez. 7.4.2008 n. 8877; id. 3 sez. n. 16567/2008; id. SU n. 11652/2008).
Essendo stata investita dal ricorso con un motivo inammissibile la autonoma "ratio decidendi" con la quale viene disconosciuta la colpa della società contribuente nella inesatta dichiarazione del requisito di origine preferenziale della merce importata, ne consegue la superfluità dell’esame degli altri due motivi, a loro volta inammissibili per carenza di interesse alla impugnazione, in quanto insufficienti – ove anche ritenuti fondati – a rimuovere l’indicato supporto logico motivazionale che comunque assiste il "decisum". In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l’Agenzia delle Dogane va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.100,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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