Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-03-2013, n. 11537

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 23/09/2011 confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Forlì, in data 13/02/2008, appellata da T.T., imputato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (ossia detenzione al fine di spaccio di gr. 5,0963 lordi di eroina, fatto accertato il 18/10/2008; il tutto come contestato in atti) e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente esponeva:

a) che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

Trattavasi di modesto quantitativo di eroina detenuta ad uso personale;

b)che andavano concesse le attenuanti generiche.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. La sentenza Corte Territoriale, unitamente alla decisione di primo grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che T.T. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – è stato sorpreso dai C.C. nel mentre deteneva sulla sua persona e presso la sua abitazione complessivamente gr.

5,0963 di eroina, già frazionata in singole dosi, destinata ad uso non esclusivamente personale (vedi sentenza 1^ grado pag. 1; sentenza 2 grado pagg. 1, 2).

2. Le censure dedotte nel ricorso – quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato – sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione Impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori per pervenire ad una diversa interazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perche in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc pen Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944 – Sez U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998 rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.

3.1 numerosi ed anche specifici precedenti penali, nonchè la reiterazione dell’attività di spaccio di stupefacenti, sono state ritenute circostanze ostative alla concessione delle attenuanti generiche (vedi sentenza 2^ grado Pag. 2). Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 62 bis e 133 cod. pen..

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da T.T. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013

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