Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società ricorrente espone d’aver presentato in data 10.3.2010 al Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione C., competente ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2008, un’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica da 1,13 MWp da realizzare nel Comune di S., secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs 152/2006 e dall’art. 6 del citato Regolamento n. 3/2008.
In pari data era presentata al Settore Politiche Energetiche della Regione C. anche istanza di autorizzazione unica relativa al suddetto impianto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell’art. 4 della legge regionale n. 42/2008.
Successivamente, con nota acquisita dalla Regione il 26.3.2010, la ricorrente integrava l’istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura VIA.
Conformemente al disposto di cui all’art. 20 D.Lgs. 152/2006 e all’art. 6 del Regolamento 3/2008, dell’avvenuta presentazione dell’istanza era dato avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione C., nonché all’albo pretorio del Comune di S..
Rileva la ricorrente che alla data di presentazione del ricorso è ormai inutilmente decorso il termine complessivo di 90 giorni stabilito dall’art. 20, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006, senza che la Regione C. abbia provveduto alla conclusione del procedimento.
Agisce, quindi, in questa sede la ricorrente, la quale rileva che il silenzio serbato dall’Amministrazione Regionale sull’istanza presentata ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto per la realizzazione dell’impianto in questione è palesemente illegittimo per "Violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 – violazione dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 – violazione dell’art. 41 della Costituzione – violazione del principio di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione – violazione dell’art. 6 del regolamento regionale n. 3/2008".
L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2010, il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Questo Tribunale rileva, preliminarmente, che il meccanismo del silenzio disciplinato dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm. è diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’amministrazione in ordine alla istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa (Cons. di Stato, A.D., 9 gennaio 2002, n. 1).
Ciò significa che il dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l’inerzia dell’amministrazione ad esercitare i poteri a lei attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all’amministrazione, direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento nell’interesse del privato richiedente.
Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità (Cons. di Stato, sez. IV, 14 novembre 1986, n. 730), o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa (TAR Abruzzo, 16 luglio 1990, n. 360). Un ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità dell’azione amministrativa.
Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento (Cons. di Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 250), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima.
In considerazione di tali principi, la Regione intimata illegittimamente è rimasto inerte, dovendo, al contrario, assumere una determinazione (qualunque essa sia), a fronte dell’istanza avanzata dalla ricorrente, alla luce delle previsioni normative di cui all’art. 20, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 6, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3.
Conclusivamente, fermo restando il potere dell’Amministrazione di valutare nel merito l’istanza formulata dalla ricorrente, il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione e va accolto nei sensi e nei limiti appena espressi.
Devesi, pertanto, ordinare all’Amministrazione Regionale intimata di emanare un provvedimento espresso nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata Regione C., in persona del Presidente protempore, ordinando a quest’ultimo di provvedere nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.