Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-03-2013, n. 10748

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 9 maggio 2012 il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, la domanda proposta da D.S.G. volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1 in relazione a due sentenze di condanna a suo carico, l’una resa il 17.9.2009 e l’altra il 25.10.2010 dal GIP del Tribunale di Verbania, per condotte riferibili al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 commesse, rispettivamente, nel (OMISSIS).

A sostegno della decisione il G.E. valorizzava il dato temporale e cioè la notevole distanza delle condotte che, ad avviso del giudicante, escludeva la rilevanza anche dello stato di tossicodipendenza dell’istante, tenuto conto, altresì, che tra le due condotte sono intervenuti un processo, un periodo di custodia cautelare e la prima condanna, tutte evenienze, quelle appena elencate, idonee ad incidere sulla continuità del disegno criminoso.

2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza il D.S. denunciandone la illegittimità per difetto della motivazione.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che il giudice del merito non avrebbe adeguatamente delibato la istanza rivolta dal detenuto dappoichè ignorato il documentato stato di tossicodipendenza, a cagione del quale il ricorrente si determinò a commettere i reati di cui alla istanza rigettata, identici nella loro tipicità criminale e per modalità esecutive. Nè possono essere intesi in termini assoluti, conclude il difensore, gli accadimenti processuali in forza dei quali ha considerato il G.E. interrotto il programma criminoso.

2. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Quanto poi, in particolare, all’evocato stato di tossicodipendenza ed alla modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49ha il giudice di legittimità opportunamente chiarito che l’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, il quale ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190).

3.2 Tanto premesso sul piano dei principi non può non convenirsi con la conclusione che la Corte di merito abbia fatto di essi puntuale applicazione con provvedimento articolato logicamente, di guisa che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente invocato col ricorso in esame, il quale anche per tale ragione non può trovare ingresso.

Correttamente ha il G.E. interpretato la disciplina novellatrice dell’art. 671 c.p., comma 1, valutando lo stato di tossicodipendenza fra gli elementi da utilizzare per la decisione e non già come status implicante di necessità l’applicazione della disciplina di favore, di poi valorizzando il dato temporale e cioè la distanza di circa quindici mesi, per dedurre da essa, con giudizio logico e di merito insindacabile in questa sede, che siffatta distanza escludeva al momento della prima condotta delittuosa la configurabilità anche della seconda seppure a grandi linee.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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