Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 17.9.2003, tempestivamente depositato, gli istanti hanno impugnato l’ordinanza in epigrafe denunciandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio.
In occasione della camera di consiglio del 14.6.2002 il collegio accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione.
Successivamente alla udienza pubblica del 16.12.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Osserva anzitutto il Collegio che, sulla scorta di consolidata giurisprudenza: "la presentazione dell’istanza di accertamento di condono edilizio ai sensi della L. 326/03 successivamente alla impugnazione delle misure edilizie connesse al presunto abuso – o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi – produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Toscana, sez. II, 25 ottobre 1994, n. 350; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902).
Ne consegue che il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto anteriormente all’istanza di condono edilizio, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, "spostandosi" l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n. 67, Palermo, Sez. II, 27 marzo 2002, n. 826; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310).
Nel caso di specie, il ricorrente ha inoltrato in data 29.3.2004 – e, dunque, in epoca successiva al provvedimento sanzionatorio – domanda di concessione in sanatoria per le opere di cui di cui agli atti impugnati.
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore
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