Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. A.D. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma della sentenza del tribunale di Noia, riduceva la pena per tutti i reati contestati, come da conforme richiesta del pubblico ministero e della difesa.
2. Con il ricorso per cassazione l’imputato chiede di essere assolto ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, lamentando violazione dell’art. 500 c.p.p., e censurando la sentenza con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia e dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonchè per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la mancata applicazione della disciplina del reato continuato e per l’eccessività della pena per il capo A. 3. Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire il giorno di udienza un’istanza di rinvio per motivi di salute (trauma distorsivo – contusivo al ginocchio).
Motivi della decisione
1. Prima di tutto si deve rigettare la richiesta di rinvio per impedimento di salute, atteso che non risulta in alcun modo documentata la patologia, nè che questa comporti un impedimento assoluto a comparire.
2. Il ricorso è inammissibile; risulta dal testo della sentenza impugnata (pagina due) che l’imputato ha ammesso la propria responsabilità, rinunciando a tutti i motivi di merito e di rito dell’appello, con la sola eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena.
3. Per tale motivo la Corte d’appello – del tutto correttamente – ha limitato la propria pronuncia agli aspetti sanzionatori, rideterminando la pena nei termini richiesti dalla difesa dell’imputato.
4. Ciò premesso, è sufficiente richiamare la precedente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, ne ometta l’esame anche ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Pertanto, poichè, ex art. 597 c.p.p., comma 1, l’effetto devolutivo dell’Impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, nè può farlo il giudice di legittimità (ex multis, sez. 2^, n. 3593 del 03/12/2010, Izzo, Rv. 249269).
5. Quanto ai motivi sulla pena, essi sono inammissibili perchè svolgono censure di merito che non sono proponibili in sede di legittimità, specie a fronte di una motivazione congrua e priva di vizi logici (cfr. pag. 2). I motivi sulla pena sarebbero comunque inammissibili in quanto meramente ripetitivi di quelli già proposti con l’atto di appello (cfr. Sez. 5^, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), tanto più che censurano una parte della sentenza che aveva accolto integralmente le richieste sanzionatone difensive (si vedano conclusioni difensive verbalizzate in udienza di discussione di appello).
6. Sussistono, dunque, plurimi motivi di inammissibilità del ricorso; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.