Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-08-2012, n. 13962

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari, riformando la statuizione di primo grado, all’esito di nuova CTU, condannava l’Inps ad erogare a D. F. l’assegno di invalidità civile per il periodo dal primo marzo 1995 al 26 gennaio 1997, ossia fino al compimento dei 65 anni, nonchè alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Dichiarava altresì improcedibile l’appello dalla medesima proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze.

Avverso detta sentenza la D. propone ricorso con tre motivi.

L’Inps, la Regione Puglia e il Ministero dell’Economia sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunziando violazione dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ, si lamenta che la Corte non abbia deciso sulla sua domanda concernente gli interessi anatocistici.

Con il secondo motivo ci si duole della liquidazione delle spese.

Con il terzo motivo lamenta la ricorrente che non le sia stata riconosciuta la pensione sociale sostitutiva dopo la data del 26 gennaio 1997, di compimento dei 65 anni. Sono fondati il primo e il terzo motivo di ricorso.

Quanto al primo motivo, effettivamente la Corte territoriale, disponendo per il riconoscimento della prestazione con gli accessori di legge, non ha esaminato la domanda di interessi anatocistici spiegata in primo grado e reiterata in appello.

Quanto al terzo motivo , la sentenza è errata nel non avere riconosciuto l’automatica trasformazione dell’assegno di invalidità al compimento dei 65 anni, nell’assegno sociale L. 335 del 1995, ex art. 3. E’stato già affermato (Cass. n. 17083 del 27/08/2004) che La pensione sociale attribuita agli invalidi civili ultrasessantacinquenni non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva del trattamento goduto in precedenza, sostituzione che ha carattere automatico e prescinde sia da oneri di domanda, sia dall’accertamento, da parte dell’INPS, della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità del trattamento di invalidità civile sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale. Ne consegue che, poichè il compimento del sessantacinquesimo anno costituisce soltanto il presupposto perchè operi detta sostituzione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’avveramento di esso, e poichè tale data segna non la mera decorrenza del nuovo trattamento ma l’insorgenza del diritto alla prestazione, la sostituzione della precedente prestazione alla data del 1 gennaio 1996, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, deve avvenire con riferimento non già alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 3, comma 6, concernente la pensione sociale, ma all’istituto dell’assegno sociale, introdotto, appunto con decorrenza 1 gennaio 1996, dal citato L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.

Il secondo motivo concernente la disciplina delle spese risulta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

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