Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- Con citazione notificata il 27 luglio 2001, R.M., adducendo di essere medico specializzato in chirurgia generale e di avere frequentato il relativo corso di specializzazione nel periodo precedente l’anno accademico 1991/92, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e il Ministero dell’economia e delle finanze e chiedeva la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della giusta remunerazione per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione post-laurea, nonchè, in via subordinata, al risarcimento del danno subito per effetto del ritardato e scorretto recepimento delle Direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi.
1.1.- Si costituivano in primo grado tutte le Amministrazioni convenute ed eccepivano il difetto di giurisdizione, nonchè la prescrizione del diritto vantato dall’attore ai sensi dell’art. 2947 c.c..; contestavano inoltre nel merito la fondatezza della domanda.
2.- Con sentenza del 19 luglio 2004 il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione di prescrizione con riferimento sia all’azione contrattuale che all’azione risarcitoria e respingeva la domanda dell’attore.
3.- La sentenza veniva appellata davanti alla Corte d’Appello di Roma dal dott. R.M., che lamentava l’erroneità della pronuncia di primo grado avere accolto l’eccezione di prescrizione.
3.1.- La Corte d’Appello, con sentenza del 25 gennaio 2010, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri convenuti al risarcimento dei danni in favore dell’appellante per la somma di Euro 11.103,82 per ciascun anno di durata del corso di specializzazione, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado.
4.- Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
Non si difende l’intimato.
Con ordinanza depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011, in esito all’udienza del 22 settembre 2011, questa Corte ha ordinato ai ricorrenti di rinnovare la notificazione del ricorso, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Comunicata l’ordinanza predetta, l’udienza di discussione è stata rifissata per il giorno 25 giugno 2012.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con ordinanza pubblicata il 23 novembre 2011 e comunicata all’Avvocatura di Stato in data 30.11.2011, ha:
a) rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di R.M.;
– che l’intimato non si è difeso;
– che la notificazione del ricorso risulta tentata presso il domiciliatario avv. Carla Pitoni, con studio in Roma, via (OMISSIS), ma non è andata a buon fine;
b) ritenuto che debba essere ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’intimato R.;
c) ordinato, come da dispositivo del provvedimento, la rinnovazione, a cura dei ricorrenti, come rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, della notificazione del ricorso nei confronti di R.M., entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
I ricorrenti non hanno provveduto alla rinnovazione della notificazione: malgrado l’ordinanza sia stata comunicata all’Avvocatura Generale dello Stato in data 30.11.2011, non risulta essere stato depositato alcun atto comprovante la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del R., nè l’Avvocatura di Stato è stata presente all’udienza di discussione del 25 giugno 2012.
Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (da ultimo, Cass. n. 15062/04, n. 625/08).
Non sussistono i presupposti per la regolamentazione delle spese, non essendosi difeso l’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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