Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 20 gennaio 2006, la Corte d’Appello di Salerno ha accolto l’appello proposto da M. A.M. nei confronti di A.G., avverso la sentenza del Pretore di Cava dei Tirreni n. 56 del 1991.
Il Pretore era stato adito con atto di citazione del 24 ottobre 1984, col quale M.A.M. aveva chiesto che A.G. fosse condannato a rilasciare una vetrina da esposizione, costituente pertinenza di un locale seminterrato di proprietà di essa attrice.
Nel giudizio di primo grado si era costituito il convenuto ed aveva eccepito il difetto di legittimazione ad agire della M., non avendo avuto con lei alcun rapporto di natura negoziale; nel merito, aveva sostenuto di essere proprietario della vetrina, per averla fatta costruire a proprie spese.
1.2.- Il giudice di primo grado, ritenuto il carattere contrattuale dell’azione esperita dall’attrice, basata sulla cessazione di comodato precario ex art. 1810 cod. civ., rigettava la domanda per difetto di legittimazione ad agire della M., in quanto unico legittimato ad esperire la relativa azione sarebbe stato il padre, M.G., col quale l’ A. avrebbe stipulato il contratto.
1.3.- La decisione veniva confermata dal Tribunale di Salerno, che, con sentenza n. 622 del 5 giugno 1999, rigettava l’appello della M..
2.- Proposto ricorso per cassazione da parte di quest’ultima, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 11284 del 30 luglio 2000, ha accolto il primo motivo, col quale erano state denunciate violazione di legge ed omessa motivazione, per avere la sentenza ritenuto che la ricorrente, in quanto nuda proprietaria, non era legittimata ad agire per il rilascio della vetrina, senza aver considerato che, con atto pubblico del 25 febbraio 1969 per notaio Della Monica, M.G. aveva rinunciato all’usufrutto e pertanto la ricorrente aveva acquistato la piena proprietà dei beni lasciati dalla madre, tra i quali era ricompresa la vetrina.
La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo e ritenendo assorbito il terzo motivo di ricorso, ha altresì escluso che nel caso di specie fosse stata proposta un’azione reale.
Ha quindi cassato la sentenza impugnata, senza rinvio, quanto al secondo ed al terzo motivo, e con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, quanto al primo motivo.
3.- M.A.M. ha riassunto il giudizio dinanzi al giudice di rinvio, al fine di ottenere la condanna di G. A. al rilascio della vetrina oltre che alla restituzione di spese diritti ed onorari di tutti i pregressi gradi di giudizio, così come già corrisposti, e con vittoria delle spese ulteriori.
L’appellato si è costituito ed ha contestato la domanda.
3.1.- La Corte d’Appello di Salerno, accogliendo il gravame, ha ordinato all’ A. l’immediato rilascio, in favore della M., della vetrina in contestazione; ha condannato l’appellato al pagamento delle spese dei pregressi due gradi di merito, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
La mancata menzione nel dispositivo della condanna dell’ A. alla restituzione di quanto già ricevuto dalla M. a titolo di spese liquidate con le sentenze poi annullate – determinato in motivazione nell’importo di Euro 3.672,62, oltre interessi a decorrere dalla data degli esborsi – è stata corretta con successiva integrazione della sentenza ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. e segg..
4.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello, A.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso M.A.M..
Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 111 Cost., comma 2, artt. 383 e 384 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Col secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, cod. proc. civ., n. 5.
Il ricorrente, illustrando congiuntamente i primi due motivi, censura la sentenza impugnata perchè non avrebbe esaminato gli antecedenti di fatto, sui quali il giudice di rinvio si sarebbe dovuto invece intrattenere, alla stregua di quanto deciso dalla Corte di Cassazione. Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare l’oggetto reclamato ed il titolo della revindica, quindi la proprietà in capo alla M. della vetrina in contestazione; non avendo ella dato la prova di essere la proprietaria del muro ove insiste la vetrina, nè di avere essa "vetrina" alcuna pertinenzialità con il locale di sua proprietà, la sua domanda di rilascio avrebbe dovuto essere rigettata.
Secondo il ricorrente, mancherebbe anche la motivazione in ordine alla titolarità in capo alla M. del bene di cui è stato preteso il rilascio.
I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
2.- Con la sentenza n. 11284 del 2002 questa Corte ha ritenuto proposta dalla M. un’azione personale di rilascio di bene per cessazione di contratto di comodato ex art. 1810 cod. civ.; ha escluso che l’indagine del giudice del merito si potesse perciò estendere all’accertamento della proprietà del bene in capo alla M., in quanto la tutela di tale diritto non formava oggetto di giudizio. In conseguenza, ha accolto il primo motivo, rinviando alla Corte d’Appello di Salerno per l’esame del merito concernente l’azione di rilascio; ha accolto il secondo motivo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata per la parte in cui aveva esaminato l’azione considerandola (anche) come azione reale ed, a seguito dell’accoglimento di tale motivo e della relativa cassazione, ha ritenuto assorbito il terzo, col quale la sentenza di secondo grado era stata censurata laddove aveva erroneamente ritenuto, nell’ambito dell’indagine sulla proprietà del bene, che tra la vetrina ed il locale di proprietà dell’attrice non vi fosse un rapporto di pertinenzialità.
2.1.- La Corte d’Appello di Salerno ha esaminato i presupposti fattuali dell’azione personale di rilascio ed ha ritenuto che questa fosse fondata sul contratto del 7.9.64 col quale il M., richiamando precedente scrittura, con la quale si concedeva in uso gratuito una vetrina per esposizione, concedendo in affitto all’ A. altro immobile, gli concedeva anche l’uso della vetrina per un ulteriore biennio, nonchè sul lascito testamentario di S.A., maritata M., alla figlia A.M. M., avente ad oggetto la nuda proprietà della vetrina in contestazione, lasciata in usufrutto al marito, M.G. (che poi vi aveva rinunziato); ha quindi esaminato le risultanze processuali concernenti l’individuazione della vetrina oggetto di causa; ha concluso per l’identità tra questa e la vetrina contemplata negli atti di cui sopra. In applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza n. 11284/02 (per il quale legittimato all’azione di restituzione, che è di natura personale perchè trae origine dal titolo, di natura obbligatoria, con il quale è stato trasferito il godimento del bene da1l’avente diritto – comodante – ad un terzo – comodatario – è il comodante o il suo avente causa), ha quindi affermato il diritto alla restituzione del bene in capo a M.A.M..
3.- Date le ragioni di cui sopra, sia della decisione della Corte di Cassazione che della decisione del giudice di rinvio, i motivi di ricorso risultano, per un verso, non pertinenti o comunque inammissibili per difetto di interesse, in quanto insistono sul mancato accertamento della proprietà del bene in capo alla M. (laddove la Corte di Cassazione, con pronuncia definitiva, ha escluso che questo diritto formi oggetto della presente controversia e sia comunque rilevante ai fini della decisione sull’azione personale di rilascio); per altro verso, infondati, in quanto lamentano un mancato accertamento del titolo di natura contrattuale posto dall’attrice a fondamento dell’azione di rilascio (laddove, come detto, la Corte d’Appello ha ampiamente motivato sul punto, senza che le relative ragioni in fatto ed in diritto siano state fatto oggetto di censura).
I primi due motivi di ricorso vanno perciò rigettati.
4.- Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 92 c.p.c., commi 1 e 2), perchè, secondo il ricorrente, sarebbero stati sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese.
Il motivo, quanto al profilo appena esposto, è inammissibile poichè, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (così, tra le altre, Cass. n. 406/08).
4.1.- Il motivo è inammissibile anche relativamente agli altri due profili di censura.
Col primo si lamenta che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese, senza indicare il valore della causa e superando i limiti massimi delle tariffe professionali.
In proposito, è sufficiente richiamare il principio per il quale la liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, quindi il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è eccessivamente generico e rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. n. 1382/03, n. 9700/03).
Nè si può ritenere che tali indicazioni siano state precluse al ricorrente solo perchè il giudice non abbia indicato il valore della controversia alla quale ha fatto riferimento, essendo il dato nella disponibilità della parte ed essendo onere di questa contestare la liquidazione anche con riguardo al valore della controversia determinato in applicazione delle tariffe che assume violate.
4.2.- Col secondo si lamenta che, nel condannare l’ A. alla restituzione di quanto ricevuto in ossequio alle pregresse sentenze, la Corte d’Appello non avrebbe distinto quanto versato per le liquidazioni giudiziali e quanto dovuto all’ A. a titolo di spese sostenute per ottenerne il pagamento coattivo (precetto e pignoramento), in mancanza di pagamento spontaneo. Secondo il ricorrente, delle somme riscosse per tali ultime spese non avrebbe dovuto essere ordinata la restituzione, perchè si sarebbe trattato di esborsi sostenuti a causa del comportamento inadempiente della controparte.
Il profilo di censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto dedotto con riferimento alla norma dell’art. 92 cod. proc. civ., laddove la censura nulla ha a che vedere con la regolamentazione delle spese di giudizio – e quindi con una loro eventuale compensazione – attenendo alla domanda di restituzione di indebito, avanzata dalla M. ed accolta dalla Corte d’Appello.
Esso inoltre difetta di autosufficienza, poichè non specifica quale sarebbe l’ammontare delle somme che il ricorrente assume come non dovute.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente A.G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente M.A.M., nella somma complessiva di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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