Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 31-01-2013) 12-02-2013, n. 6809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 27/9/2011, la Corte di appello di Caltanissetta, confermava la sentenza del Tribunale di Enna, in data 122/12/2009, che aveva condannato B.M. alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di truffa aggravata in danno di M.S., oltre al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile; pena sospesa.

2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato a lei ascritto, ed equa la pena inflitta.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:

3.1 Violazione del diritto di difesa, dolendosi che nel corso di una udienza dibattimentale in Tribunale veniva nominato un difensore d’ufficio alla prevenuta, ex art. 97 c.p.p., comma 4; senonchè, presentatasi in udienza l’avv. La Martina Rosita, designata sostituto processuale dell’avv. Antonio Impellizzeri, difensore di fiducia dell’imputata, il Got non consentiva all’avv. La Martina di svolgere il suo ufficio per l’assenza di un formale atto di delega da parte del dominus.

3.2 Violazione dell’art. 75 c.p.p., dolendosi della mancata esclusione della parte civile, sebbene questa avesse promosso azione civile dinanzi al giudice civile.

3.3 Violazione di legge in relazione all’art. 640 c.p., carenza ed illogicità della motivazione, travisamento della prova, insussistenza di artifici e raggiri, insussistenza del danno ingiusto. Al riguardo eccepisce che nella fattispecie non ricorrono gli estremi della condotta punibile per l’assenza dell’elemento oggettivo dei raggiri ed artifici; che difetta l’elemento soggettivo, avendo la prevenuta accettato in pagamento della merce assegni post- datati, che non ha potuto incassare; e si duole di motivazione illogica e contraddittoria.

3.4 Violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’art. 61 c.p., n. 7, artt. 62 bis e 133 c.p., eccependo che andava esclusa l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, concesse le attenuanti generiche ed il beneficio della non menzione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo nei limiti di quanto si dirà.

2. Le censure sollevate con il primo motivo sono inammissibili, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, in quanto relative ad una pretesa violazione di legge non dedotta con i motivi d’appello.

In proposito occorre precisare che la doglianza proposta, non attiene ad un caso di nullità assoluta, poichè all’imputata è stata comunque assicurata la presenza di un difensore, nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4.

3. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso concernente la richiesta di esclusione della parte civile, la Corte territoriale ha respinto l’analoga eccezione sollevata con i motivi d’appello, osservando che la circostanza che la parte civile abbia proposto un autonomo giudizio civile non risulta in alcun modo provata. La censura sollevata sul punto risulta inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza del ricorso, non essendo stata allegata la documentazione a cui la ricorrente fa riferimento.

4. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, le questioni sollevate costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici del merito, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Invero l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In particolare nel caso di specie deve essere respinta l’eccezione di insussistenza dell’elemento obiettivo degli artifici e raggiri, ben potendo gli artifici e raggiri consistere nella consegna di aliud prò alio, ovvero nella sostituzione della merce esaminata dal compratore con merce avente caratteristiche profondamente differenti da quelle pattuite. In questo caso dalle modalità della condotta legittimamente i giudici del merito hanno desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo, per cui nessuna censura può essere mossa sotto questo profilo alla sentenza impugnata.

5. Deve essere respinto, infine, il quarto motivo di ricorso limitatamente alla censura relativa alle circostanze del reato. La Corte ha respinto la richiesta di esclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità con motivazione congrua, incentrata su valutazioni in punto di fatto che non possono essere rivisitate in sede di legittimità. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha respinto la relativa richiesta prendendo in considerazione il comportamento susseguente al reato, in conformità all’art. 133 c.p.. Tuttavia la Corte ha ingiustificatamente omesso di pronunziarsi sulla richiesta concessione del beneficio della non menzione, sebbene la questione fosse stata specificamente dedotta con i motivi d’appello.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa pronunzia sul richiesto beneficio della non menzione con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per il giudizio sul punto, dovendosi considerare passata in giudicato la pena inflitta, come sospesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronunzia sul richiesto beneficio della non menzione con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per il giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013
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