Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 11-02-2013, n. 6562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa il 26 agosto 2011 il Tribunale di Bolzano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze proposte da R.A., dirette ad ottenere la declaratoria di nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza resa a suo carico dallo stesso Tribunale in data 29/3/2010, irrevocabile il 23/10/2010 e la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso tale pronuncia di condanna.

Il Tribunale fondava la propria decisione sul richiamo a precedente ordinanza del 4/07/2011 che aveva già respinto analoga istanza e rilevava il corretto adempimento delle formalità di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza, avvenuta presso il difensore d’ufficio dell’imputato, nonchè l’irrilevanza della dimostrata precedente nomina di un difensore di fiducia nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza stessa, perchè questione da non trattare in sede esecutiva dal momento che eventuali nullità incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l’incidente di esecuzione.

2. Avverso siffatto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta nullità dell’ordinanza per violazione di legge in relazione all’art. 125 c.p.p., per la mancanza o apoditticità della motivazione e per la sua illogicità: l’ordinanza del Tribunale non aveva esaminato le nuove deduzioni difensive, che erano dirette a dimostrare come la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado fosse nulla perchè non avvenuta presso il difensore di fiducia, mai revocato, con conseguente illegittimità del titolo esecutivo.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento.

1. Il Tribunale ha ritenuto di dover confermare la statuizione di rigetto delle istanze del condannato e di confermare integralmente le motivazioni, già contenute nel precedente provvedimento del 4/7/2011, richiamate per fare parte integrante della propria ordinanza; ha quindi preteso di risolvere l’incidente sollevato dalla difesa con la citazione di un principio di diritto non pertinente. In tal modo è incorso nel duplice vizio di mancanza o apparenza della motivazione e di violazione di legge, come denunciato col ricorso.

1.1 Sotto il primo profilo, atteso che la prima ordinanza resa sulla questione del titolo esecutivo che il R. intende avversare, aveva rilevato la regolarità della notificazione dell’estratto contumaciale in quanto avvenuta in data (OMISSIS) presso il difensore d’ufficio, che lo aveva assistito nel corso del giudizio, dopo che l’iniziale tentativo di notificare al domicilio eletto dall’imputato era risultato vano per la sua assenza e che la difesa aveva rappresentato e documentato l’intervento di un fattore di novità, rappresentato dalla scoperta della presenza nel fascicolo del P.M. di un atto di nomina dell’avv.to Boscarol a difensore di fiducia dell’imputato sin dal 17/12/2008, quindi prima della conclusione del procedimento in primo grado, il Tribunale non poteva limitarsi a ritenere regolare la notificazione, richiamando argomenti che tale evenienza non avevano valutato perchè non rappresentata dall’istante. Avrebbe, invece, dovuto prendere cognizione di quanto esposto, anche solo per confutarlo.

1.2 Nè l’onere motivazionale può dirsi assolto, in presenza di specifiche e documentate allegazioni, potenzialmente favorevoli all’interessato, proposte dalla sua difesa, quando il giudice investito dell’incidente le ignori, oppure faccia ricorso alla tecnica del richiamo "per relationem" in via generalizzata alle argomentazioni di precedente provvedimento, in modo tale da pretermettere gli elementi dedotti e da rendere apparente la motivazione (Cass. sez. 2, n. 44378 del 25/11/2010, Schiavulli, rv.

248946; sez. 1, n. 43464 dell’1/10/2004, Perazzolo, rv. 231022).

2. Inoltre, la questione devoluta al Tribunale non può trovare soluzione alla luce del principio, secondo il quale le nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione non possono essere fatte valere in sede esecutiva, perchè coperte dal giudicato: nel caso in esame non si contesta il valido compimento degli atti processuali formati prima della pronuncia posta in esecuzione per questioni attinenti l’avvenuta sostituzione del difensore di fiducia con quello d’ufficio, ma si dibatte della validità della notificazione del titolo esecutivo e della sua idoneità a porre il condannato a conoscenza della pronuncia giudiziale per consentirgli la proposizione delle impugnazioni, quindi si controverte del valido adempimento delle formalità successive alla conclusione del giudizio di primo grado al fine di dimostrare che il R. non aveva avuto conoscenza quanto meno della sentenza passata in giudicato.

2.1 Va richiamato il principio di diritto, espresso da questa Corte, secondo il quale ai "fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l’attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni" (cfr. Cass. sez, 1, n. 8414 del 2006, rv. 233694, n. 9104 del 2006 Rv. 233611, N. 837 del 2009 Rv.

242161, n. 20862 del 2010 Rv. 247403).

Il Tribunale non si è attenuto ai superiori e consolidati principi di diritto, sicchè l’ordinanza va annullata con rinvio allo stesso Tribunale perchè proceda a nuova valutazione dell’istanza del condannato, che tenga specificamente conto, comparandole con le acquisizioni già agli atti, delle obiezioni mosse.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013
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