Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-08-2012, n. 14143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 488/07 il Giudice del Lavoro di Messina accoglieva le domande proposte da O.N. e dirette ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli in data 7 settembre 2005 per avere lavorato presso altro datore di lavoro nel periodo in cui era assente per malattia.
Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto non provato l’assunto posto a fondamento della giusta causa del licenziamento, ma considerato che con il rapporto di lavoro era venuto a cessare anche quello associativo in applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 2 così come modificato dalla L. n. 30 del 2000, art. 9 escludeva l’applicabilità alla fattispecie della tutela reale condannando la cooperativa alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o in subordine al pagamento di una indennità commisurata a quattro mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello con atto depositato il 14 giugno 2007 O.N. lamentando che con il ricorso depositato il 23 gennaio 2006 era stata impugnata anche la delibera di esclusione dalla qualità di socio chiedendone l’annullamento con la ricostituzione di tale qualità e con conseguente diritto alla reintegra nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18. Faceva presente che la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2005 che lo aveva escluso dalla qualità di socio non gli era stata mai comunicata e che la semplice produzione della stessa nella produzione documentale relativa al ricorso ex art. 700 già iniziato non costituiva comunicazione utile per la decorrenza dei termini di cui all’art. 2527 c.c. sicchè l’impugnazione della stessa proposta con il ricorso ex art. 414 c.p.c. era stata tempestiva e comunque avanzata entro i sessanta giorni dalla data in cui con raccomandata ricevuta il 28 febbraio 2006 la Cooperativa aveva formalmente dato comunicazione del provvedimento di esclusione.
Attesa la tempestività dell’impugnazione, appellava la decisione del primo giudice per la parte in cui non aveva sancito la illegittimità della sua esclusione dalla qualità di socio e conseguentemente il riconoscimento nei suoi confronti del diritto alla tutela reale con la condanna della società cooperativa alla reintegra nel posto di lavoro e alla condanna al risarcimento dei danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18 con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria depositata il 10 novembre 2008 si costituiva la Società XXXX Cooperativa Sociale contestando la tempestività dell’impugnazione della delibera di esclusione dalla qualità di socio e comunque contestando che la illegittimità della delibera potesse comportare l’applicabilità della tutela reale e comunque che dalla illegittimità del licenziamento derivasse direttamente l’illegittimità della delibera di esclusione da socio, potendo le due qualità di socio e di lavoratore subordinato restare scisse, trattandosi di rapporti distinti con disciplina diversa. Proponeva altresì appello incidentale tardivo contestando l’argomentazione con cui il primo giudice aveva ritenuto non raggiunta la prova che l’ O. si trovava all’interno del negozio di sanitari, mentre risultava assente per malattia per espletare attività lavorativa per altro datore di lavoro, e chiedeva pertanto che in riforma dell’impugnata decisione venisse dichiarata la legittimità dell’intimato licenziamento.
Con memoria depositata il 6 marzo 2009 O.N. deduceva l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto perchè depositato oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione e comunque ne deduceva l’infondatezza.
La corte d’appello di Messina con sentenza del 1 dicembre 2009 – 5 gennaio 2010 dichiarava illegittima la delibera di esclusione dell’ O. dalla posizione di socio e conseguentemente condannava la parte appellata alla reintegra del socio lavoratore nel posto di lavoro oltre a risarcirgli il danno cagionatogli in misura pari alla mancata retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra, oltre alla regolarizzazione contributiva, assistenziale e previdenziale con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. Rigettava l’appello incidentale.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Nuove solidarietà cooperativa sociale con quattro motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. I ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, art. 1, comma 3, e art. 2 nonchè vizio di motivazione. In particolare l’art. 2 citato, nel testo modificato dalla L. n. 30 del 2003, art. 9 esclude l’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2533 c.c., nonchè il vizio di motivazione. Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che l’ O. abbia tempestivamente impugnato la delibera di esclusione di socio. In particolare la corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che l’ O. già nel corso del procedimento cautelare aveva conoscenza della delibera che decretava la sua esclusione da socio.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18. La corte d’appello erroneamente non ha considerato che i soci di una società cooperativa di produzione e lavoro non possono considerarsi dipendenti della medesima e quindi non vanno computati nel numero dei dipendenti al fine dell’applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. La corte d’appello ha errato nel ritenere inammissibile, perchè tardivo, l’appello incidentale proposto dalla società appellata.
2. Il ricorso è infondato.
3. Va esaminato innanzitutto il secondo motivo in quanto logicamente preliminare, non senza rilevare che la società cooperativa ricorrente non contesta l’accertata illegittimità del licenziamento;
sicchè su tale capo della sentenza si è formato il giudicato interno.
Tale (secondo) motivo è infondato.
L’art. 2533 c.c. prevede che la delibera di esclusione del socio possa essere impugnata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera stessa.
E’ vero che la disposizione citata, come già l’art. 2527 c.c. nel regime precedente la riforma del diritto societario, non prevede formalità particolari per la comunicazione. Però richiede che la delibera sia "comunicata" perchè decorra il termine per impugnarla.
Pertanto non è sufficiente la mera conoscenza che di fatto il socio abbia della delibera stessa prima della sua comunicazione; sicchè correttamente la corte d’appello ha fatto decorrere il termine suddetto per l’impugnativa dalla comunicazione della delibera e non già da un momento precedente, quale quello della produzione in giudizio da parte del socio della delibera stessa. Per la irrilevanza della conoscenza aliunde cfr. in proposito Cass., sez. 1, 9 maggio 2008, n. 11558, che ha affermato che la eventuale incompletezza della comunicazione al socio della delibera di esclusione adottata ai sensi dell’art. 2533 c.c. in ordine alle ragioni ritenute giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante incide sulla decorrenza del termine per l’opposizione, non assumendo invece alcun rilievo, a tal fine, la conoscenza da parte del socio degli addebiti contestatigli nel corso del procedimento.
4. Il primo motivo è poi infondato come conseguenza dell’infondatezza del secondo motivo.
La delibera di esclusione del socio si fonda esclusivamente sull’intervenuto licenziamento e quindi, una volta ritenuto quest’ultimo illegittimo, consegue che parimenti illegittima è la delibera di esclusione del socio. Pertanto L. n. 142 del 2001, ex art. 2 cit. trova applicazione l’art. 18 st.l.. Infatti tale disposizione (l’art. 2) prevede che ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica lo statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), compreso l’art. 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Nella specie non si ha che il rapporto di lavoro si è risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo;
ma al contrario quest’ultimo è cessato a causa dell’intimato licenziamento del socio lavoratore. Pertanto non ricorre la fattispecie eccettuata dell’art. 2 e quindi trova applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.
5. Il terzo motivo è infondato.
E’ vero che i soci della società cooperativa non sono computabili al fine del riscontro del requisito dimensionale per la tutela reale. Ma al contrario sono computabili i soci lavoratori proprio perchè per essi accanto al rapporto societario sussiste un normale rapporto di lavoro. In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3043) ha affermato che, in caso di licenziamento disciplinare intimato da una società cooperativa di produzione e lavoro, l’onere probatorio della sussistenza anche del rapporto associativo con il lavoratore compete alla società e, ove tale onere non sia assolto, deve escludersi la possibilità di attribuire al medesimo la qualità di socio-lavoratore, dovendo egli essere considerato un lavoratore subordinato puro e semplice, con conseguente inapplicabilità della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 2 il quale, nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo, prevede che ai soci lavoratori si applica la L. 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’art. 18.
Nella specie la corte d’appello con valutazione di merito ha accertato che la società cooperativa ricorrente aveva 180 dipendenti, di cui 179 soci.
6. Anche il quarto motivo è infondato.
Correttamente la corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale perchè proposto oltre il 10 giorno dall’udienza di discussione fissata dal presidente per la trattazione dell’appello principale. In proposito questa corte (Cass., sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7331) ha affermato che nel rito dei lavoro, l’appello incidentale deve essere proposto almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la discussione; tale termine è soggetto alla regola di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1 dell’esclusione dal computo del solo "dies a quo", coincidente con l’udienza di discussione, e del computo del momento terminale, costituito dal decimo giorno calcolato a ritroso; non trova invece applicazione la regola di cui all’art. 155 c.p.c., u.c., secondo cui se il giorno di scadenza è festivo la scadenza del termine è prorogata al primo giorno seguente non festivo, in quanto in tal modo si produrrebbe l’abbreviazione del termine con pregiudizio del diritto di difesa della parte destinataria dell’iniziativa processuale.
7. Il ricorso va quindi ne suo complesso rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 35,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *