Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 21 marzo 2012 il Magistrato di sorveglianza di Modena, in sede di riesame della pericolosità sociale di M. H., sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per anni 2, prorogata di mesi 2 dal medesimo Magistrato con provvedimento del l febbraio 2012, dopo aver dichiarato manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dal M., gli ha applicato, in sostituzione della misura di sicurezza anzidetta, quella dell’espulsione dallo Stato ex art. 235 c.p., e ne ha ordinato, per l’effetto, l’espulsione dal territorio dello Stato.
2. Avverso detto provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Modena ricorre personalmente per cassazione M.H. deducendo:
1) – illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 24, 15, 27, 111 e 117 Cost., dell’art. 215 c.p., comma 1, artt. 216, 217, 218 e 231 c.p., nonchè della L. n. 354 del 1975, artt. 1 e 3 (Ord. Pen.);
2) – violazione dell’art. 6 del trattato dell’Unione europea; degli artt. 4 e 50 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonchè degli artt. 5 e 7 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Motivi della decisione
1. Il ricorso in esame va qualificato come appello e rimesso per la decisione al competente Tribunale di sorveglianza di Bologna.
2. Avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza in materia di verifica della pericolosità sociale, ai fini dell’eventuale sostituzione della misura di sicurezza applicata, il vigente sistema non consente il ricorso per saltum in Cassazione, essendo al contrario previsto che i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680 c.p.p. (ma cfr.
altresì l’art. 69, comma 4 e art. 70, comma 2 Ord. Pen.) siano impugnati innanzi al Tribunale di sorveglianza (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 5636 del 20/1/2009, Mandrean, Rv. 242450).
3.Per il principio di conservazione delle impugnazioni, fissato dall’art. 568 c.p.p., comma 5, il giudice è tuttavia tenuto a dare la giusta qualificazione all’impugnazione non correttamente indirizzata; pertanto il ricorso in esame va qualificato come appello e va rimesso per il suo esame al giudice competente, individuato nel Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 680 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013
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