Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-08-2012, n. 14226

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Svolgimento del processo

che P.G. ha chiesto alla Corte d’appello di Torino, con ricorso in data 12 novembre 2010, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione (in relazione all’irragionevole ritardo di un processo penale dinanzi al Tribunale di Lucca per gravi reati di appropriazione, nel quale il P. si era costituito parte civile insieme ad altri soggetti) promosso avanti alla Corte d’appello di Genova con ricorso del 2 maggio 2005 e definito con sentenza della Corte di cassazione del 9 aprile 2010;

che la Corte di Torino ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di Euro 2.000,00, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo, e al rimborso dei due terzi delle spese di lite, liquidate, nell’intero, in Euro 500,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti;

che la Corte territoriale ha quantificato in due anni il periodo di durata irragionevole, avendo detratto dalla durata complessiva (oltre a due anni di durata ragionevole, uno per la fase dinanzi alla Corte d’appello ed uno per la fase dinanzi alla Corte di cassazione) il termine di 350 giorni, atteso l’eccessivo ritardo nella proposizione del ricorso per cassazione da parte del P., soccombente in prime cure;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo deduce violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, lamentando che la Corte abbia erroneamente quantificato in soli due anni l’irragionevole durata del processo a quo;

che il motivo è infondato;

che, in primo luogo, correttamente la Corte territoriale ha valutato in due anni il periodo di durata ragionevole del processo di equa riparazione presupposto (un anno per la fase dinanzi alla Corte d’appello di Genova ed un anno per la fase di cassazione), giacchè – come già statuito da questa Corte (Sez. 6-1, 13 aprile 2012, n. 5924, ed altre successive conformi) -ove venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi deve essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6 sia alla durata del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto fisiologico di un anno;

che esente da censure è altresi la detrazione, dalla durata complessiva, del termine di 350 giorni, avendo la Corte rilevato che il P., soccombente dinanzi alla Corte di Genova, aveva utilizzato il termine lungo nella massima estensione possibile (un anno e 46 giorni) per proporre ricorso per cassazione, laddove, considerata l’estrema semplicità dell’impugnazione, un lasso di tempo di tre mesi era sufficiente;

che, infatti, il giudice dell’equa riparazione – chiamato ad accertare se ed in che misura vi sia stata violazione del termine di durata ragionevole di un processo civile articolatosi su più gradi – può detrarre, dalla complessiva sua durata, in considerazione dell’impegno limitato della controversia, una parte considerevole del tempo trascorso per la proposizione dell’impugnazione, e ciò sebbene la legge processuale consenta alle parti di poter fruire pienamente dei termini stabiliti per proporre le impugnazioni di legge (Cass., Sez. 1, 7 agosto 2009, n. 18090);

che il secondo ed il terzo motivo – relativi alla compensazione parziale delle spese – sono, anch’essi, infondati, giacchè la parziale compensazione (nella misura di 1/3) trova adeguata motivazione nella circostanza che il decreto impugnato ha riconosciuto in favore dell’istante, a titolo di equa riparazione, una somma inferiore a quella (di Euro 1.500,00 per anno di eccessiva durata) indicata dal P.;

che il quarto ed il quinto motivo – relativi all’entità della liquidazione delle spese processuali – sono solo in parte fondati;

che occorre premettere che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata, trovano applicazione le tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, nonchè il principio, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24 della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa (Cass., Sez. 1, 7 ottobre 2009, n. 21371);

che nella specie la Corte d’appello ha riconosciuto in favore dell’istante i diritti e gli onorari, nonchè le "successive spese occorrende", ma ha omesso di indicare le spese già affrontate dal ricorrente, quantificate in Euro 89,31 nella notula ritualmente depositata;

che, per il resto, la censura articolate con i motivi è infondata, perchè la Corte d’appello – che ha liquidato diritti ed onorari nel rispetto della tariffa professionale – ha motivato il discostamento dalla notula, avendo considerato "l’estrema, strutturale semplicità del giudizio" e "l’iterativita del contenuto dei ricorsi";

che, pertanto, il decreto impugnato va cassato limitatamente alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito e – ferme le altre statuizioni del decreto – il Ministero deve essere condannato, altresì, al pagamento degli esborsi, quantificati, nell’intero, in Euro 89,31, salva la compensazione di 1/3, che deve essere qui confermata;

che le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate, essendo il ricorso accolto solo in minima parte.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso ed accoglie, in parte, il quarto ed il quinto motivo, limitatamente al mancato riconoscimento degli esborsi; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ferma le altre statuizioni contenute nel decreto impugnato, condanna il Ministero al pagamento, altresì, dei 2/3 degli esborsi sostenuti dal P. nella fase di merito, liquidandoli, nell’intero, in Euro 89,31. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

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