Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Gli attuali ricorrenti erano stati collocati in Cigs dal datore di lavoro, società XXX per cento srl, per il periodo dal 2.9.91 al 16.6.94; il provvedimento di collocazione in Cigs era stato poi revocato dal Ministero del lavoro per la mancanza di un valido rapporto di lavoro con detta società, dichiarata successivamente fallita il 10.3.93; i lavoratori erano stati quindi cancellati dalle liste di mobilità, cui erano stati iscritti dopo che il curatore fallimentare aveva dato luogo alla procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991. Con ricorso al Tribunale di Napoli, i lavoratori chiamavano in causa l’Inps per ottenere l’accertamento del diritto alla copertura contributiva per il periodo 2.9.91 – 16.6.94, nonchè la revoca del provvedimento di sospensione dalle liste di mobilità ed il risarcimento dei danni subiti per il mancato inserimento nelle liste degli LSU. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con l’Inps, dichiarava la validità del rapporto di lavoro presso laXXX srl e dichiarava altresì il difetto di giurisdizione dell’AGO in relazione a tutte le conseguenze dell’annullamento del provvedimento di collocazione in Cigs.
Su impugnazione dei soccombenti, la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello.
La Corte rilevava che i lavoratori avevano collegato la omissione contributiva all’intervenuto fallimento, invocando la L. n. 153 del 1969, art. 39 e il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3, ossia le disposizioni che assicurano la copertura previdenziale nei casi di fallimento dell’impresa. Dette disposizioni non si attagliavano però al caso di specie, giacchè l’omissione contributiva non era correlata al fallimento, ma all’annullamento della collocazione in Cigs, che aveva impedito il riconoscimento della contribuzione figurativa connessa. Non avendo i lavoratori impugnato il provvedimento di revoca della Cigs, la contribuzione figurativa non poteva che essere annullata. Peraltro, il periodo Cigs dal 2.9.91 al 30.8.92 precedeva il fallimento, mentre successivamente, e fino al 10.3.93, data in cui la società era stata dichiarata fallita, i lavoratori erano stati sospesi dalla prestazione lavorativa.
Inconferenti erano poi le altre argomentazioni degli appellanti sull’obbligo del datore di corrispondere le retribuzioni nel periodo in cui la Cigs era stata revocata, perchè tale obbligo avrebbe fatto capo al datore di lavoro. Infine la Corte escludeva ogni responsabilità dell’Inps per la mancata iscrizione nelle liste di mobilità e quindi per il conseguente mancato invio degli appellanti ai lavori socialmente utili.
Avverso detta sentenza i lavoratori propongono ricorso con un unico complesso motivo. Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano violazione della L. n. 153 del 1969, art. 39 e del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3, nonchè difetto di motivazione, per avere omesso l’applicazione di dette disposizioni, sull’errato rilievo che l’omissione contributiva della società datrice di lavoro non era che la conseguenza del provvedimento di revoca della collocazione in Cigs che i lavoratori non avevano impugnato.
Il ricorso è fondato.
1. Non è qui in discussione la revoca del provvedimento di collocazione in Cigs, e quindi la questione di giurisdizione, mentre oggetto di causa è se, durante il periodo in cui la collocazione in Cigs è stata revocata (2.9.91 al 16.6.94) i ricorrenti abbiano diritto alla copertura contributiva da parte dell’Inps, tenendo conto del fatto che il datore di lavoro è stato dichiarato fallito il 10.3.93.
Si rileva in primo luogo che, a seguito dell’annullamento, da parte del Ministero del lavoro, del provvedimento di collocazione in Gigs, si ripristinava indubbiamente l’obbligo del datore di lavoro di consentire l’espletamento della prestazione lavorativa e l’obbligo di pagamento delle retribuzioni, nonchè l’obbligo connesso di pagare la contribuzione.
Infatti, non essendovi mai stata questione sulla esistenza di una impossibilità sopravvenuta, che il datore avrebbe dovuto dimostrare, non vi è dubbio che gravava sul medesimo l’obbligo sia del pagamento delle retribuzioni, sia della relativa contribuzione, per tutto il periodo di sospensione per la Cigs successivamente revocata (o non prorogata come si assume in ricorso). Non vi è dubbio quindi che, nel caso in esame, per detto periodo, 2.9.91 – 16.6.94, vi sia stata una scopertura contributiva la cui responsabilità è da ascriversi al datore di lavoro.
2. Ferma quindi l’esistenza della omissione contributiva a carico della società datrice di lavoro, occorre valutare gli effetti che su di essa ha prodotto la dichiarazione di fallimento del 10 marzo 1993 in capo alla società datrice di lavoro.
In proposito si rileva che il legislatore ha apprestato strumenti per ovviare alla omissione contributiva posta in essere da azienda fallita, e lo la fatto in un primo tempo con la L. n. 153 del 1969, art. 39 che recita "Nei casi di fallimento…. Allorchè si verifichino omissioni contributive nell’AGO, è consentito l’accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento, dalle riserve delle rispettive gestioni".
Questa disposizione consentiva quindi, nei casi di omissione contributiva di azienda fallita, l’accreditamento, da parte dell’Inps, dei contributi non versati, purchè non fossero prescritti.
3. Maggior tutela è stata approntata dal D.Lgs. n. 80 del 1992, di attuazione della direttiva CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, perchè la garanzia prevista dalla precedente legge è stata estesa anche ai contributi prescritti. L’art. 3 del decreto legislativo citato prevede infatti che "1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all’art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti. 2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore e1 tenuto a fornire all’istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. 3. L’istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l’equivalente della riserva matematica che a norma della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta. 4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
4. Invero nè la disposizione nel 1989, nè il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3 sopra riportato prevede che la omissione contributiva debba essere connessa e dipendente dal fallimento, mentre è sufficiente che l’omissione vi sia stata e che il datore di lavoro obbligato sia stato dichiarato fallito. E’ quindi errato il rilievo della sentenza impugnata che rigetta la domanda di accredito dei contributi sul rilievo che l’omissione dipendeva da una causale specifica, ossia dal fatto che non era stato impugnato dai lavoratori il provvedimento che aveva revocato la collocazione in Cigs. In altri termini, quando l’azienda datrice di lavoro viene dichiarata fallita, restano irrilevanti le ragioni che hanno determinato l’omissione contributiva, e quindi non rileva che, nella specie, la omissione fosse dipendente dalla revoca della collocazione in Cigs e che i lavoratori non avessero impugnato il relativo provvedimento.
5. I lavoratori, invero, hanno sempre invocato le due norme sopra citate (cfr. pag. 3 sentenza), che la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di applicare.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvedere alla applicazione delle disposizioni citate (L. n. 153 del 1969, art. 39 per i contributi non prescritti e D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 30 per i contributi prescritti) tenendo conto che il D.Lgs. n. 80 del 1992 opera solo per i contributi omessi concernenti il periodo successivo alla sua entrata in vigore e che entrambe le disposizioni attengono alla copertura contributiva solo per i periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012
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