Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11 gennaio 2012, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, applicava ex art. 444 c.p.p. a I. G., imputata di furto aggravato di energia elettrica ex art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, la pena di 4 mesi di reclusione e 155,00 Euro di multa.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Messina, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 625 c.p., comma 1 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) perchè la pena-base (sei mesi di reclusione) è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale (1 anno) previsto per il reato di furto aggravato, in assenza di riconoscimento di attenuanti.
3. Con memoria del 15 maggio 2013, il difensore dell’imputata, avv. xxx, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Messina o di rigettarlo, deducendo che, una volta intervenuta la sentenza che recepisce l’accordo tra le parti, non è più consentito prospettare censure o sollevare questioni attinenti la sussistenza del fatto, la sua attribuzione o le modalità di determinazione della pena. Il difensore evidenzia altresì che nel verbale di udienza dell’11 gennaio 2012 si legge che c’è stato riconoscimento delle attenuanti generiche, per cui correttamente il giudice ha fatto riferimento, nel determinare la pena base, all’art. 624 e non all’art. 625 c.p..
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Dal verbale di udienza dell’1 gennaio 2012 risulta che le parti sono partite dalla pena base di 6 mesi di reclusione e 309 Euro di multa, "previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti", per cui correttamente hanno fatto riferimento alla pena prevista dall’art. 624 c.p., per il delitto di furto, che è parti alla reclusione da sei mesi a tre anni ed alla multa da Euro 154 a Euro 516.
In conclusione il ricorso è infondato e la sentenza dev’essere confermata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013
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