Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-05-2013) 23-10-2013, n. 43366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25/06/2012 il Giudice di pace di Foligno ha assolto R.L.G., perchè il fatto non costituisce reato, dall’imputazione ex art. 612 c.p., di avere "minacciato di un ingiusto danno V.C. durante un colloquio telefonico con le stesso attinente il pagamento delle mensilità maturate in relazione all’attività di barista dallo stesso espletata presso il locale (OMISSIS) in occasione del quale si evidenziava come il pagamento avvenuto a mezzo assegno non fosse stato corrisposto per mancanza di fondi".

Il giudice di pace ha rilevato che dalla lettura del capo di imputazione non appariva alcun elemento concreto di fatto idoneo ad evidenziare quale ingiusto danno sarebbe stato minacciato alla persona offesa.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto, a fronte dell’inadeguata descrizione del fatto contestato, il giudice, tenuto conto dell’intervenuto decesso della persona offesa, avrebbe dovuto acquisire, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., la denuncia querela, per poi trasmettere gli atti al P.M., attesa la nullità del decreto di citazione, in tal modo consentendo al P.M. di richiedere decreto di archiviazione, qualora nessun altro elemento contenuto nel suo fascicolo consentisse di individuare le frasi minacciose. Tale iter era reso necessario dalla possibilità di richiedere successivamente la revoca del decreto di archiviazione, qualora fossero emerse persone informate sui fatti e non identificate nella fase delle indagini preliminari, in ragione dell’esistenza in vita della persona offesa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, in quanto l’evidente indeterminatezza del fatto contestato, privo della specificazione delle minacce rivolte, imponeva al giudice di rilevare la nullità della citazione in giudizio e di trasmettere gli atti al P.M. per le sue conseguenti determinazioni.

E’ infatti evidente che un giudizio penale può legittimamente svolgersi e concludersi con una pronuncia avente attitudine al giudicato solo in relazione ad un fatto storico precisamente individuato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013
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