Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-09-2012, n. 14789

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli, ingiunse a Comune di XXX di pagare alla s.p.a. XXX la somma di L. 16.114.515, oltre accessori, a titolo di rimborso IVA su fatture emesse per il pagamento di lavori pubblici, oggetto di un contratto d’appalto che il Comune aveva stipulato con un raggruppamento temporaneo di imprese di cui era capogruppo e mandataria con rappresentanza la s.p.a. XXX (poi s.p.a. XXX).
L’opposizione proposta dal Comune contro il provvedimento monitorio fu accolta in primo grado, con sentenza del 24.7.2002, con la quale il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda di pagamento, per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale, ma la Corte d’Appello di Salerno, adita dalla società soccombente, con sentenza del 17.11.2005, riformò integralmente la decisione. La Corte territoriale, esclusa l’operatività della clausola arbitrale, affermò che XXX era legittimata a richiedere il pagamento in luogo dell’impresa mandataria, sia perchè, a seguito dell’approvazione del collaudo, il mandato collettivo si era sciolto, sia perchè il credito era relativo ad IVA di rivalsa. La sentenza è stata impugnata dal Comune di XXX con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, il Comune, denunciando violazione della L. n. 584 del 1977, artt. 22, artt. 81 e 100 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto XXX. legittimata a proporre la domanda monitoria in luogo della mandataria XXX. Rileva che l’assunto del giudice a quo trova smentita nel il disposto della L. n. 584 del 1977, art. 22, secondo cui "al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto", e sostiene che la norma trova applicazione anche quando il credito sia relativo ad IVA di rivalsa, ed anche in caso (nella specie dedotto da XXX., ma asseritamente non provato) di fallimento della società mandataria, cui conseguirebbe la legittimazione del curatore ad agire per la riscossione. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
La Corte territoriale ha certamente errato nel ritenere che l’avvenuto collaudo dell’opera avesse comportato lo scioglimento del mandato collettivo.
Infatti, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 22, comma 2, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, "anche dopo il collaudo dei lavori", fino alla estinzione di ogni rapporto.
Priva di rilievo è pure l’inerenza ad IVA di rivalsa del credito azionato con il decreto ingiuntivo, in quanto la disposizione del comma 3 del citato art. 22, secondo cui le imprese associate conservano la loro autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali si riferisce unicamente agli adempimenti fiscali di ciascuna impresa verso l’amministrazione dello stato, ma non deroga alla regola generale stabilita dal secondo comma, secondo cui spetta alla mandataria di riscuotere i crediti maturati nei confronti dell’amministrazione concedente, quale che ne sia la natura.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ai sensi della L. Fall., art. 78 (sia nei testo attuale che in quello, applicabile ratione temporis, anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006), il fallimento del mandatario determina lo scioglimento del rapporto di mandato. Pertanto, qualora si versi in tema di appalto di opere pubbliche stipulato fra imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell’impresa capogruppo, costituita mandataria ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 23, comma 8, legittima l’impresa mandante ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile (Cass. nn. 3810/2010) Nel caso di specie, la circostanza del fallimento di Co.In.Pre è stata allegata da XXX., ma la Corte territoriale, che ha ignorato la questione, non ha accertato se essa risultasse provata in giudizio. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che, in applicazione dei principi sopra enunciati, verificherà se XXX. era legittimata a richiedere il pagamento e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

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