Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 31 gennaio 2013 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., accoglieva l’appello proposto dal Procuratore Distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro avvero l’ordinanza del G.I.P. di quel Tribunale ed applicava nei confronti di R.G. la misura della custodia cautelare in carcere in quanto sottoposto ad indagini in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
1.1 Il Tribunale fondava la decisione sulla ritenuta sussistenza di gravi indizi di reità circa l’avvenuta messa a disposizione da parte del R. della propria impresa, che aveva consentito fosse di fatto gestita da S.V., per il perseguimento dei fini dell’organizzazione criminale denominata ‘ndrangheta e l’utilizzo della forza intimidatoria del sodalizio per risolvere difficoltà insorte nella conduzione dell’attività imprenditoriale.
In tal senso valorizzava: 1) quanto riferito dai collaboratori D. e T.V., dei quali il primo aveva descritto i rapporti di collusione tra l’assessore comunale di (OMISSIS), S.T., e S.V., il quale, utilizzando quale prestanome l’imprenditore R.G., amministratore della "XXXdi XXX & C", aveva indebitamente ottenuto l’assegnazione di appalti per lavori pubblici e privati nel settore edile nell’ambito del territorio del comune di (OMISSIS), e le riunioni che il R. aveva effettuato col S. e T.M. all’interno di un frantoio di proprietà di P.G., di cui aveva le chiavi, mentre il secondo aveva confermato il descritto legame col S. per averlo appreso dallo zio T.G.; 2) gli esiti delle intercettazioni telefoniche, attestanti costanti rapporti tra il R. e S.V., nonchè l’atteggiamento di subordinazione del primo al secondo con riferimento a questioni attinenti la conduzione di attività lavorative nel campo edile e la disponibilità del S. ad intervenire per convincere un soggetto ad accogliere una richiesta di favore da parte del R.; 3) gli esiti delle indagini condotte presso l’amministrazione comunale di (OMISSIS), indicativi dell’effettivo favore del quale il R., grazie alla protezione accordatagli dal vicesindaco S., aveva goduto nell’assegnazione di lavori di somma urgenza, quindi al di fuori del rispetto delle procedure di licitazione, in violazione di legge ed in un caso in assenza di qualsiasi documentazione formale.
Quanto alle esigenze cautelari, riteneva operante la presunzione relativa stabilita dall’art. 275 c.p.p., comma 3, stante l’assenza di elementi indicativi della insussistenza di qualsiasi pericolosità sociale.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto: a) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 192, 292 e 127 c.p.p., in quanto l’ordinanza impugnata era priva di motivazione circa la necessaria valutazione di attendibilità delle fonti dichiarative, costituite dai collaboratori di giustizia T., il che assumeva ancor più rilievo in ragione del fatto che agli atti erano state acquisite le dichiarazioni rese da altri due collaboratori, tali C.N. ed S.I., secondo i quali i due T. avrebbero concordato mediante messaggi, inoltrati tramite i familiari, il contenuto delle propalazioni a carico di altri soggetti;
b) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 416 bis c.p., artt. 192 e 127 c.p.p., ed illogicità manifesta della motivazione per l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, nonostante la mancata indicazione dell’organizzazione alla quale il R. avrebbe partecipato, l’omessa dimostrazione dell’esistenza di tale sodalizio, della sua operatività effettiva in un contesto territoriale, dei suoi aderenti, dei suoi metodi violenti ed intimidatori, dei suoi scopi antigiuridici.
c) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 273 c.p.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b): il Tribunale ha omesso ogni valutazione al riguardo e non ha tenuto conto che le fonti di prova erano risalenti nel tempo e non indicavano un’attualità di legami con esponenti della società criminale contestata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1. Il Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza impugnata ha ritenuto di dover riformare il provvedimento del G.I.P., che aveva respinto l’istanza del Procuratore della Repubblica per l’applicazione della misura custodiate a carico dell’indagato, ma non ha offerto una giustificazione razionale, compiuta e conforme ai criteri normativi delle ragioni della decisione assunta.
1.1 In particolare, dopo avere premesso il richiamo per "relationem" alla ricostruzione probatoria, operata dal G.I.P., circa l’esistenza e l’operatività di cosche aderenti alla ‘ndrangheta, insediate ed attive nella zona della cosca ionica catanzarese nel periodo dal 2002 in poi, ha ritenuto acquisito un compendio indiziario di qualificata gravità circa la partecipazione del R. ad un imprecisato sodalizio criminoso presente sul territorio di (OMISSIS) sulla scorta degli elementi riportati nell’atto di appello cautelare. Ha indicato a tal fine il contenuto accusatorio delle propalazioni dei collaboratori di giustizia D. e T.V. circa la collusione tra S.V. ed il vicesindaco di (OMISSIS), S.T., quest’ultimo resosi disponibile nel far assegnare, per sua richiesta, l’esecuzione di alcuni specifici lavori pubblici, contrassegnati dalla somma urgenza, all’impresa rappresentata dal R., della quale il S. era socio occulto e gestore di fatto, emergenze ritenute riscontrate dai risultati conseguiti a seguito di intercettazioni telefoniche.
1.1.1 Non v’è dubbio che al riguardo sia stata raggiunta la convergenza tra le informazioni provenienti da una pluralità di fonti dichiarative, dagli esiti dell’attività captativa e dalla documentazione acquisita presso il Comune di (OMISSIS), ma è altrettanto innegabile che l’utilizzo probatorio delle prime non è stato preceduto dal doveroso controllo sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, al punto da non essere nemmeno possibile stabilire se le stesse integrino una chiamata in correità o in reità a carico dell’indagato, se frutto di conoscenze personali degli stessi dichiaranti, oppure indirettamente acquisite da altri soggetti, loro informatori. Il che assume un rilievo ancor più stringente e decisivo alla luce delle obiezioni difensive, con le quali si è dedotta l’acquisizione di prova, mediante dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia, circa la preordinazione da parte dei due T. di conformi versioni dal contenuto accusatorio su fatti coinvolgenti più indagati, compreso il R.. Ciò avrebbe richiesto al Tribunale un’attenta verifica, anche solo per confutare tali rilievi.
1.1.2 Inoltre, il provvedimento del G.I.P., richiamato dal Tribunale, nel ricostruire le vicende criminali che avevano interessato la zona di (OMISSIS) dal 2002 in poi, ha posto in evidenza la forte ostilità esistente tra il gruppo del S. e quello dei T.;
anche al riguardo è mancata da parte del Tribunale qualsiasi indagine, qualsiasi verifica, anche soltanto per smentire la fondatezza dell’obiezione e ribadire l’affidabilità complessiva delle fonti dichiarative, la cui assenza pregiudica la completezza, la razionalità e la coerenza di tutto il suo argomentare.
1.1.3 Parimenti insufficiente è la considerazione del valore sintomatico della partecipazione a sodalizio criminoso, assegnato alle condotte ricostruite alla stregua degli elementi indiziari acquisiti: premesso che nessuno ha indicato il R. quale soggetto ritualmente affiliato ad una cosca di ‘ndrangheta, da un lato non è dato comprendere chi sia il soggetto a favore del quale il R. avrebbe assunto la qualità di intestatario apparente dell’impresa ed al quale avrebbe consentito di gestirla in via di mero fatto, se si tratti di affiliato alla ‘ndrangheta, piuttosto che a diversa organizzazione criminale, quale ruolo abbia rivestito in tale consesso, in quale periodo, in quali specifiche attività criminose sia stato coinvolto ed eventualmente quali pertinenti accertamenti, anche se non contenuti in provvedimenti giudiziari irrevocabili, siano stati condotti. In difetto di tali accertamenti sullo specifico spessore criminale del S., l’essersi il R. reso disponibile, pur da semplice pastore, a fungere da prestanome di altri non è in sè rilevante, rientrando tale accordo nello schema lecito della simulazione relativa, finalizzata a costituire una divergenza tra apparente titolare di impresa e di beni ed effettivo proprietario e gestore. Nè in sè il ricorso a strumenti di interposizione fittizia può assumere rilevanza dimostrativa della partecipazione ad associazione di stampo mafioso, trattandosi di espedienti impiegati anche per eludere divieti di natura civilistica allo svolgimento in modo diretto e palese di attività d’impresa, oppure per celare altri interessi malavitosi, non necessariamente riconducibili ad una comune militanza in cosche di ‘ndrangheta.
1.1.3 Al proposito risulta del tutto apodittica e priva di qualsiasi riscontro dimostrativo l’affermazione, secondo la quale il R. avrebbe messo a disposizione la propria impresa "per il perseguimento dei fini dell’organizzazione mafiosa", che avrebbe, al contrario, richiesto la dimostrazione della percezione degli utili e del suo totale controllo da parte del sodalizio, mentre da quanto riportato nell’ordinanza impugnata può al più assumersi il coinvolgimento personale del S., ma non le finalità perseguite, se di arricchimento personale, oppure nell’interesse di un sodalizio, al quale era intra neo.
1.1.4 Anche la manifestata prontezza di quest’ultimo ad intervenire su un soggetto terzo, estraneo alle comunicazioni intercettate, perchè aderisse alla richiesta del R. di realizzare con uno scavatore lo spianamento di un tratto di terreno per consentirgli di raggiungere la propria coltivazione di agrumi, non è univocamente significativa, in difetto della prova circa l’effettiva partecipazione del S. al sodalizio di stampo mafioso e del suo affidamento sulla forza intimidatrice, derivante da quell’adesione, per risolvere difficoltà insorte nelle incombenze quotidiane: oltre a ciò, dal testo delle conversazioni riportate nell’ordinanza in verifica risulta che il R. non gli aveva sollecitato il suo intervento, ma, richiesto dal S. su dove fosse stato, lo aveva soltanto informato dell’incontro con l’escavatorista e di averlo rimproverato perchè a (OMISSIS) era usanza aiutarsi vicendevolmente. Sempre dal dialogo intercettato si evince che la richiesta del R. era stata poi accolta spontaneamente dal destinatario, senza avere richiesto alcun intervento del S., sicchè anche sotto tale profilo l’interpretazione offertane dal Tribunale risulta illogica e non puntualmente giustificata.
Infine, anche a voler dare per assodata la circostanza degli incontri tenutisi presso il frantoio di tale P., non ne è stata chiarita la rilevanza probatoria in relazione alla eventuale segretezza ed alle finalità illecite di tali appuntamenti.
In conclusione, l’apparato argomentativo contenuto nell’ordinanza in verifica non contiene un’analisi corretta, esaustiva e razionale degli elementi indiziari, tale da dimostrare, anche sotto il profilo soggettivo, l’elevata probabilità della partecipazione dell’indagato ad associazione di stampo mafioso, non ricavabile dall’intero contesto motivazionale, nemmeno per il tipo di cognizione proprio del giudizio cautelare.
1.2 In punto di diritto, giova ricordare che la condotta partecipativa va riferita a chi "si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Cass. S.U., n. 33748 del 12/7/2005, XXX, rv. 231670).
1.3 Tale orientamento costituisce sviluppo dell’opinione, altrettanto costante, secondo la quale la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso può essere basata sotto il profilo probatorio su "indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purchè si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di "uomo d’onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione" (Cass. S.U. sez. 1^, n. 1470 del 11/12/2007, P.G. in proc. XXX e altri, rv.
238839; sez. 1^, n. 33748 del 12/07/2005, XXX, rv. 231677; sez. 1^, n. 43061 del 25/9/2012, XXX, rv. 253624; sez. 1^, n. 4937 del 19/12/2012, XXX, rv. 254915).
A tali principi il Tribunale non si è attenuto; siffatto riscontro risulta dirimente per ravvisare nell’ordinanza impugnata il vizio di violazione di legge e di carente ed illogica motivazione, dal quale discende l’accoglimento dell’impugnazione senza sia necessario affrontare le altre censure formulate, che restano assorbite, in merito alle esigenze cautelari.
L’ordinanza va dunque annullata con rinvio per nuovo esame, da condursi alla stregua dei principi e dei rilievi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013
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