Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 9.10.2012 il giudice di pace di l’Aquila condannava G.A., imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 594 e 612 c.p. (capo a) e art. 582 c.p. (capo b), commessi, secondo l’impostazione accusatoria, il giorno (OMISSIS), in danno di L.A., alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui al capo b), assolvendolo dal reato di cui al capo a), con la formula per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui al capo b), si fonda sulle dichiarazioni di L.A., il quale, tuttavia, pur essendo imputato di un reato collegato a quello per cui si procede (circostanza nota al giudice procedente), non è stato sentito con le modalità previste dall’art. 210 c.p.p., in particolare senza che il giudice di pace gli abbia dato il preventivo avviso della facoltà di non rispondere, di cui al comma quarto del menzionato art. 210, c.p.p., facoltà dal cui mancato consapevole esercizio discende l’assunzione della qualità di testimone della persona imputata in un procedimento connesso o collegato, che non abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato del procedimento principale, e, quindi, l’utilizzabilità del contenuto della sua deposizione, nel caso di specie, dunque, inutilizzabile, in quanto resa da soggetto che, in conseguenza del mancato avviso, risulta incompatibile con l’ufficio di testimone, ex art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b).
4. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, della motivazione dell’impugnata sentenza, in quanto la decisione del giudice di merito si fonda sulle dichiarazioni del L., non valutate con il rigore imposto dalla circostanza che quest’ultimo si è costituito parte civile nel relativo procedimento ed è, al tempo stesso, imputato in altro procedimento in cui persona offesa è il G., avendo il giudice di pace, inoltre, omesso una "seria e completa valutazione delle prove" assunte, utilizzando criteri contraddittori ed illogici nella valutazione delle prove stesse, con particolare riferimento alla documentazione medica attestante le lesioni patite dalla persona offesa ed alla deposizione del teste a discarico S..
4. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione.
5. Ed invero ritiene il Collegio di condividere i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, secondo cui non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. e) e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del teste assistito, il soggetto che cumuli in sè le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. e) o relativo a un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b); laddove può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. e) ma con il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del teste assistito, la persona offesa che sia anche imputata in un procedimento connesso a sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. e), o relativo a un reato collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) dopo che nei suoi confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di proscioglimento per non aver commesso il fatto, nel qual caso non sussistono neppure i limiti di cui all’art. 197 bis c.p.p., commi 3 e 6 (cfr. Cass., sez. un., 17/12/2009, n. 12067, D.S.A., rv. 246376).
Ne consegue, pertanto, che sono inutilizzabili, ai sensi del combinato disposto dell’art. 197 bis c.p.p., comma 2, e art. 197 c.p.p., lett. b), le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell’imputato – quindi "collegato" a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), richiamato dai citati artt. 197 bis, co. 2, e 197, lett. b), del codice di rito – che sia stata sentita quale testimone senza l’osservanza delle garanzie riconosciute al testimone assistito, (cfr. Cass., sez. 5, 28/10/2010, n. 1898, M. C, rv. 249045).
Evidente, dunque, l’errore in cui è incorso il giudice di pace di L’Aquila, che, pur riconoscendo al L. la qualità di indagato in un procedimento connesso a quello per cui stava procedendo (si tratta in realtà di un procedimento sorto a carico di quest’ultimo per un reato collegato, in quanto per il medesimo episodio verificatosi in (OMISSIS), il G. aveva sporto denunzia-querela nei confronti del L. in data (OMISSIS)), ha proceduto alla sua escussione, senza provvedere al previo avviso di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. e) ritenendo, ciononostante, utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa sul presupposto che nel corso della sua deposizione dibattimentale il L. era comunque assistito da un difensore, "con evidente garanzia della forma prevista dall’art. 210 c.p.p., comma 6" (cfr.
pp. 2 e 3 dell’impugnata sentenza).
6. La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe in sè quanto dedotto con il secondo motivo di impugnazione.
7. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata, in relazione alle statuizioni relative alla condanna dell’imputato per il reato di cui al capo b) dell’imputazione, con rinvio al giudice di pace di L’Aquila per nuovo esame, che dovrà svolgersi in conformità ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) con rinvio al giudice di pace di L’Aquila per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014
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