Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In data 13.9.2006, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia alla decisione sul merito del ricorso in epigrafe.
Nel processo amministrativo, la rinuncia all’azione – disciplinata dall’art. 84 del D. Lgs. n. 104/2010 – non necessita di accettazione delle parti costituite ma diventa definitiva ed irrevocabile con la notifica alle stesse parti.
Nella vicenda, la predetta rinuncia non è rituale perchè non notificata all’altra parte, tuttavia, costituisce manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso che ben giustifica la declaratoria dell’improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse il presente ricorso.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
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