in materia di controllo del di controllo della Corte dei conti.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 235 del 8-10-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
305;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni
riunite nell’Adunanza del 1° febbraio 2011;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti
1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 305, nei commi 1 e 2 le parole: «Il controllo di
legittimita’ sugli atti e» sono soppresse.
2. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: «Per il controllo di legittimita’
nonche’» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In attuazione e per le finalita’ di cui all’articolo 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono
esercitati rispettivamente dalla Provincia di Trento e dalla
Provincia di Bolzano i controlli, anche di natura collaborativa,
funzionali all’attivita’ di vigilanza sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica e il controllo successivo sulla sana
gestione relativi agli enti locali e agli altri enti e organismi
individuati dall’articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972; degli esiti dei controlli e’ data
notizia alla competente sezione della Corte dei conti.
3-ter. La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme
di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della
regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa, nonche’ pareri in materia di contabilita’
pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e
degli altri enti e organismi individuati dall’articolo 79, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».
3. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e’ sostituito dal seguente:
«1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di
Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella
Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni
di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza
congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono
alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l’alternanza delle
adunanze del Consiglio Regionale.».
4. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 305, e’ aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Le Sezioni di controllo possono essere integrate con un
componente designato rispettivamente dal Consiglio della Provincia di
Trento e da quello della Provincia di Bolzano con oneri a carico
delle Province, in possesso dei requisiti e per la durata previsti
dall’articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131; la
nomina e’ effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con
le modalita’ previste dal secondo comma dell’articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.».
5. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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