Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza resa il 16 maggio 2012 la Corte di Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Bologna del 17 febbraio 2009, che confermava nel resto, proscioglieva l’imputato S.Z. dalla contravvenzione ascrittagli al capo B) ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5, perchè estinta per prescrizione e riduceva a mesi sei di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa la pena infittagli per il restante reato di cui al capo A) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, contestatogli per avere occupato alle dipendenze della propria omonima impresa individuale con sede in (OMISSIS), lavoratori stranieri, privi di permesso di soggiorno, in Bologna accertato il 21 marzo 2007, conferma nel resto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato con unico motivo inosservanza dell’art. 191 c.p.p., comma 2, con riferimento alle prove raccolte nel corso delle indagini preliminari. Ha dedotto al riguardo che nel fascicolo processuale erano state inserite alcune fotografie, assunte a mezzi di prova, riguardanti altre imprese, che avevano subito il controllo della polizia giudiziaria nello stesso contesto di tempo e che non lo riguardavano, mentre anche la relazione di servizio del 18/04/2007 conteneva il riferimento alla sua persona nella qualità di titolare della ditta "Confezioni Feifei di Yang Feifei", riferibile ad altro soggetto. Inoltre, era stato inserito il verbale, contenente le dichiarazioni rese da tale G. Q. nel corso di un procedimento celebrato a suo carico per la permanenza illegittima sul territorio dello Stato, nel cui contesto costui aveva cercato di accreditarsi quale lavoratore sfruttato dal datore di lavoro: tale prova era stata formata in altro procedimento, nel quale il difensore non aveva potuto esercitare alcuna verifica circa l’attendibilità della fonte, in contrasto con quanto disposto dall’art. 238 c.p.p., comma 2 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013
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