Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza 20/12/2012 la Corte di appello di Roma, respingeva l’istanza di restituzione del termine presentata nell’interesse di G.S., per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Gup presso Tribunale di Palmi in data 6/4/2011, irrevocabile il 15 giugno 2012, con la quale era stata inflitta al G. la pena di anni 3 e mesi sei di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessato per mezzo del suo difensore di fiducia deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 162 e 175 cod. proc. pen..
Al riguardo rappresenta che, a causa del decesso del difensore avv. xxx, la notifica del verbale e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non venne effettuata presso il domicilio eletto (studio dell’avv. xxx), bensì presso la residenza dell’imputato che, proprio a seguito di tale notifica, nominò come proprio difensore di fiducia l’avv. xxx. Il nuovo difensore non propose tempestivamente appello, ignorando che la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata presso lo studio dell’avv. xxx, non essendo stata formalmente revocata l’elezione di domicilio. Eccepisce, pertanto, di aver diritto alla restituzione nel termine per mancata conoscenza effettiva dei provvedimento e per essere stato indotto in errore l’avv. xxx dalle determinazioni del Gup in ordine alle notifiche al contumace.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel caso di specie l’imputato era a conoscenza del procedimento a suo carico poichè aveva regolarmente ricevuto la notifica del verbale e dell’avviso dell’udienza preliminare, ed aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, procedendo alla revoca del primo presso il quale aveva eletto domicilio.
Va ribadito che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinuncia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l’attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni. (Cass. Sez. 1, 15.6.2010 n. 32984).
3. Nel caso di specie, come emerge dagli atti, l’imputato ebbe a nominare un difensore di fiducia (l’avv. xxx), eleggendo domicilio presso di lui, dimostrando, pertanto, di essere perfettamente a conoscenza del procedimento penale a suo carico. Di conseguenza, a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 non sussistono le condizioni di legge per la rimessione nel termine.
5. Resta da esaminare se la restituzione del termine possa essere concessa a norma dell’art. 175, comma 1 che accorda la restituzione del termine alla parte che prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini – poichè consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione. Nè può essere escluso, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43277 del 06/07/2011 Cc. (dep. 22/11/2011 ) Rv. 251695; Sez. 4, Sentenza n. 20655 del 14/03/2012 Cc. (dep. 28/05/2012). E’ ben vero che tale indirizzo giurisprudenziale è contrastato da un orientamento minoritario secondo cui è illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35149 del 26/06/2009 Ud.
(dep. 10/09/2009 ) Rv. 244871), ma tale orientamento è stato superato dall’evoluzione giurisprudenziale ed il Collegio condivide il successivo approdo a cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013
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