Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 28-10-2013, n. 43922

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 21/5/2012, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione distaccata di Melito Porto Salvo, confermava la sentenza 20/9/2011 del Giudice di Pace di Melito Porto Salvo che aveva condannato C.F. alla pena di Euro 516,00 di multa per il reato di pascolo abusivo con danneggiamento.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo:
a) violazione delle norme che governano la formazione della prova in ordine alla valutazione del materiale indiziario a carico dell’imputato;
b) la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alla denunzia contro ignoti sporta dall’imputato per furto del gregge;
c) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’elemento soggettivo per carenza di prova del dolo specifico.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2. Le doglianze del ricorrente in ordine alla pretesa violazione delle regole che governano la formazione della prova sono inammissibili in quanto riproducono le stesse censure in fatto già sollevate nel giudizio di merito e confutate nella sentenza impugnata con motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici.
3. Ugualmente inammissibili sono le censure sollevate con il secondo motivo in punto di mancata assunzione di una prova decisiva in quanto, come risulta dal testo della sentenza, la denuncia contro ignoti per il furto del suo gregge, sporta dal C. è allegata agli atti ed è stata presa in considerazione dal Tribunale che ha legittimamente effettuato una valutazione negativa della veridicità di quanto affermato dal denunziante, osservando anche che costui non si è mai sottoposto ad esame per far valere la sua versione dei fatti in contraddittorio.
4. Infine sono manifestamente infondate le censure in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico.
Dalla ricostruzione dei fatti come operata dal giudice del merito, emerge che l’invasione degli ovini nel fondo di proprietà M. avvenne per azione consapevole dell’imputato, dovendosi, perciò, escludere che difettasse in testa all’agente il dolo specifico.
5. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013

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