T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Mantova ha respinto la domanda di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata dal ricorrente nell’interesse di certo F.A. (doc. 3 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che, come valorizzato nella motivazione del provvedimento stesso, il cittadino straniero da legalizzare ha riportato una condanna, come da sentenza T. Modena 17 giugno 2003 per i reati di cui agli artt. 582 e 610 c.p. (cfr. doc. 1 ricorrente, cit.);

– che il secondo dei reati in questione, in ragione del massimo edittale di pena previsto, di quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art. 381 comma primo c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che nell’unico motivo di ricorso dedotto la ricorrente sostiene invece l’irrilevanza della sentenza citata, in quanto l’interessato avrebbe già presentato domanda di estinzione del reato (doc. 3 ricorrente, copia di essa);

– che il motivo è infondato, in quanto la norma di legge valorizza, in modo non equivoco, come causa ostativa alla legalizzazione le condanne del tipo in parola, e non consente di tener conto del dato, allo stato futuro ed eventuale, di una loro possibile estinzione;

– che quindi il ricorso va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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