Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2013) 13-01-2014, n. 937

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha concesso al P.M. termine per riformulare il capo di imputazione.

2. Avverso tale provvedimento, l’imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

1 – erronea applicazione degli artt. 50 – 405 c.p.p. – art. 516 c.p.p., comma 1 – art. 518 c.p.p., comma 2 – art. 518 c.p.p., comma 2 – artt. 523 – 525 ss. c.p.p. – art. 231 disp. coord. c.p.p. (lamentando l’abnormità del provvedimento impugnato, poichè a suo dire il giudice poteva qualificare giuridicamente il fatto naturalistico contestato, non invitare il P.M. a qualificare detto fatto in un dato modo).

Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni provvedimento consequenziale.

3. All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile perchè il provvedimento impugnato non è autonomamente impugnabile, risultando la contraria prospettazione del ricorrente manifestamente infondata.

1. Appare senz’altro pacifico che il provvedimento de quo non sia autonomamente impugnabile: lo diventerebbe, asseritamente, in quanto, a parere del ricorrente, si tratterebbe di un atto abnorme.

1.1. Questa Corte Suprema (Sez. un., sentenza n. 26 del 24 novembre 1999 – 26 gennaio 2000, CED Cass. n. 215094) ha già chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale (allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo).

1.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, attraverso il provvedimento impugnato (allegato in atti) – a prescindere dalle intenzioni in precedenza in ipotesi manifestate a verbale – il Tribunale di Chieti si è limitato (cfr. verbale 31 gennaio 2013) a concedere al P.M., su sua richiesta, un termine ("il giudice concede il termine e rinvia all’udienza del 21/02/2013 ore 9.00 disponendo la traduzione dell’imputato se ancora detenuto").

Il provvedimento impugnato ha, pertanto, mera natura ordinatoria, rientra senz’altro nell’ambito dei poteri discrezionali del giudicante, non è stato emesso irragionevolmente, e non crea alcuna stasi processuale.

Esso non è, quindi, autonomamente impugnabile. Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di dette colpe – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2014

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