Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 22.11.2012 il giudice del tribunale di Venezia, sez. distaccata di Chioggia, in veste di giudice dell’esecuzione revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso a B.D. con la sentenza di condanna emessa in data 20.12.2011, subordinatamente all’intervenuto risarcimenti dei danni, così come quantificati in sentenza in Euro 5000,00 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, poichè il predetto non aveva provveduto in detto tempo a pagare quanto dovuto.
2. Avverso detta decisione interponeva ricorso per cassazione la difesa del prevenuto per dedurre:
2.1 Inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, per non essere mai stata l’ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6.11.2012;
2.2 Omessa motivazione dell’ordinanza su un punto decisivo, ovverosia le rappresentate gravissime condizioni economiche in cui versava B.D., sottoposto a pignoramenti immobiliari, cosicchè il suo inadempimento doveva ritenersi del tutto incolpevole.
Ci sarebbe stata una totale omissione di motivazione sulle argomentazioni difensive e sarebbe stato tacciato di cattiva volontà il ricorrente, laddove il suo comportamento era riportabile ad un’assoluta indisponibilità di mezzi.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Risulta che il ricorrente abbia allegato, documentandola, una condizione di difficoltà economica che gli impedì di fare fronte all’adempimento dell’obbligo risarcitorio. Vi è agli atti copia di assegno circolare a favore dell’ offeso – F.R.- di Euro 5000, messo a disposizione del padre dell’imputato che giunse a soccorso del figlio in questo frangente di particolare emergenza.
E’ principio affermato da questa Corte che l’assoluta impossibilità di adempiere impedisce la revoca del beneficio, una volta accertata dal giudice dell’esecuzione (Sez. 3^, 13.11.2008, n. 3197, Rv 242177).
Nel caso di specie l’ordinanza non ha motivato nè sulle dedotte e comprovate condizioni economiche dell’obbligato, nè sulla riportabilità dell’inadempimento ad un comportamento incolpevole, nè sulla disponibilità concretamente manifestata dal padre dell’obbligato di accollo del debito del figlio, a riprova di una condizione di oggettiva difficoltà in cui il B. versava.
Il discorso giustificativo del provvedimento impugnato omette qualsivoglia valutazione delle deduzione difensive, riportando l’omissione ad esclusiva "cattiva volontà" dell’obbligato, senza confrontarsi con gli argomenti spesi per accreditare un’impossibilità assoluta ad adempiere che andavano adeguatamente soppesati.
A tale conclusioni il giudice a quo non poteva spingersi, sul solo presupposto che l’inadempienza fu totale, in quanto doveva essere verificato, come ha rilevato il Procuratore Generale, se il prevenuto fosse stato nelle condizioni di avanzare una qualsivoglia offerta adeguata alle sue condizioni economiche.
L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Venezia, posto che a seguito dell’ intervento legislativo in materia di nuova geografia giudiziaria, sono state soppresse tutte le sedi distaccate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013
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