Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15138

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Svolgimento del processo

che:

1. D.M.A. ha chiesto, con ricorso del 25 maggio 2010, alla Corte di appello di Catania l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al tribunale di Caltanissetta con atto di citazione del 24 maggio 2002 e definito con sentenza del 16 febbraio 2010.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi 1.785,61 Euro.

3. D.M.A. ricorre per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.M. 22 giugno 1982, art. 4, per la errata e immotivata liquidazione dei diritti e degli onorari del giudizio di merito in misure inferiori a quelle dovute così come indicate nella nota spese prodotta e in contrasto con la giurisprudenza della S.C. (4404/2009) secondo cui il giudice non può operare una liquidazione inferiore a quella richiesta senza indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè richieste in misura eccessiva o che elimina perchè non dovute in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe in relazione all’inderogabilità dei minimi.

4. Si difende con controricorso il Ministero ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè non indica quali voci tariffarie ritenga violate e le spese asseritamente non riconosciute.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Il ricorso va respinto. Il ricorrente riporta nel ricorso il testo del dispositivo e non consente il controllo della motivazione in ordine alla decisione sulle spese. Nè il ricorso adempie ai requisiti di autosufficienza con la mera trascrizione della nota spese. E’ per altro verso erronea l’affermazione secondo cui la liquidazione della Corte di appello non rispetta i minimi tariffari e la stessa trascrizione nel ricorso della nota spese con l’indicazione delle competenze per singole voci e dei minimi e massimi per gli onorari dimostra il contrario. Evidentemente la Corte di appello ha effettuato un controllo e una cernita fra le voci indicati delle voci effettivamente spettanti e ha eliminato quelle per le quali non era stata fornita alcuna dimostrazione o che ha ritenuto non giustificabili per la natura della controversia (si veda ad es. fra le competenze la consultazione con il cliente e la corrispondenza informativa, la precisazione delle conclusioni e la redazione di memoria e fra gli onorari la consultazione con il cliente, la ricerca di documenti e la redazione della memoria rispetto alle quali lo stesso ricorso per cassazione risulta sfornito di indicazioni e/o di allegazioni) . Nè può ritenersi che la Corte non abbia liquidato le spese dato che all’interno della somma complessiva di 950 Euro ha specificato solo l’importo degli onorari (pari a 490 Euro).

7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 600 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

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