Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 6.2.2013 la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione emessa in primo grado nei confronti di B.V. e L.B. dal Tribunale di Marsala (Sez. dist. di Partanna) il 28.2.2012.
Con detta decisione i due attuali ricorrenti erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2.
In particolare, dalle due decisioni di merito si evince che B. e L., entrambi sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, durante la notte e nelle prime ore del (OMISSIS) si erano allontanati dalle rispettive abitazioni e si erano introdotti nei locali della cantina "(OMISSIS)" ove si erano impossessati di due oggetti (casse per stereo) commettendo il reato di furto.
In sede di decisione di primo grado si constatava l’assenza di querela per il reato di furto e si riteneva in ogni caso consumata la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, con valutazione confermata in appello.
La Corte confermava altresì la decisione in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo correttamente commisurata la pena e non concedibili – in virtù dei numerosi precedenti penali a carico dei due – le circostanze attenuanti generiche.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – B.V. e L.B., articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione.
Ad avviso dei ricorrenti non poteva essere affermata la penale responsabilità trattandosi di unica violazione, posto che la norma incriminatrice richiede l’abitualità della condotta violatrice degli obblighi imposti. L’unica violazione è rappresentata dall’aver lasciato le rispettive abitazioni in ore notturne.
Si contesta, altresì, il diniego applicativo delle attenuanti generiche, trattandosi appunto di episodio occasionale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Va infatti osservato che in riferimento alla previsione di legge di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, sono da ritenersi penalmente rilevanti sia la violazione specifica dell’obbligo o del divieto di soggiorno che l’inosservanza degli ulteriori obblighi o prescrizioni imposte (tra le altre, Sez. 1^ n. 8412 del 27.1.2009, rv 242975).
Tra le prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale (con o senza obbligo di soggiorno) vi è in forza di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3) quella relativa al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in ore notturne senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia alla autorità locale di pubblica sicurezza.
Pertanto la constatata violazione di tale prescrizione, anche in un’unica occasione, determina la punibilità della condotta violatrice.
Anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche va affermato che la motivazione contenuta nella decisione impugnata – incentrata sul rilievo dei numerosi precedenti – risulta dotata di piena logicità ed il motivo di ricorso risulta del tutto generico e non si confronta con il reale contenuto della decisione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare, per ciascuno dei ricorrenti, in Euro 1,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.