Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15090

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Svolgimento del processo
I sigg.ri P.O. e C., G., M. e A. M., proprietari, il primo in ragione di Vi e gli altri in ragione di 1/8 ciascuno, di una vasta area espropriata per la realizzazione di un sito di stoccaggio di balle di RSU, convennero in data 12.11.2002 innanzi alla Corte di Trento la soc. xxx p.a.
onde ottenere la determinazione della giusta indennità, che a loro avviso era stata determinata in modo inadeguato nella somma complessiva di Euro 74.679,80 (con riguardo alle aree inedificabili ed a quelle edificabili); essi prospettarono la destinazione industriale e non agricola delle aree, anche per la prevista installazione di un inceneritore, e la ingiustificatezza della sopravvalutazione del rischio di frane. Si costituì la soc. xxx eccependo di non essere concessionaria dell’esproprio ma solo delegata alle attività materiali e contestando le deduzioni di cui alla domanda.
La Corte di Appello di Trento, con sentenza 9.7.2005 ha determinato le indennità dovute in complessivi Euro 202.548,00 (di cui Euro 174.175,72 per i mq 3.448 di area edificabile ed Euro 28.373,16 per i mq. 28.956 delle aree soggette a vincolo idrogeologico) escludendo la maggiorazione del 20%, stante la proposta opposizione, e non concedendo i neanche chiesti interessi sulle somme come sopra liquidate.
Nella motivazione ha Corte di merito ha osservato: che unica legittimata passiva era la xxx, essa risultando delegata dalla PAT al compimento anche delle attività amministrative di esproprio se pur "per conto" del delegante, tra le quali era quella del pagamento delle indennità; che nel merito la destinazione urbanistica delle aree, delineata dal PRG dell’11.1.1991, era qualificata per mq. 36.250 come aree assoggettate a rischio frana di elevata pericolosità geologica; al suo interno parte delle aree erano destinate ad attività estrattive, parte a bosco, parte in zona F1 ad attrezzature pubblico e di uso pubblico; che su tali basi non aveva consistenza la tesi di considerare le aree come connotate da vocazione industriale o la tesi volta ad elidere la conformazione imposta dal vincolo idrogeologico; che pertanto per gran parte delle aree andava affermata la chiara non edificabilità alla stregua del ragionevole precetto della L.P. n. 6 del 1993, art. 12, comma 1, lett. B) del quale andava escluso alcun sospetto di incostituzionalità; che per tali aree andava quindi applicato il criterio del V.A.M., pari ad Euro 1,03 a mq. per l’incolto produttivo ed a Euro 0,26 a mq. per l’incolto improduttivo, senza che vi fosse luogo a contestazione o disapplicazione delle tabelle; che per le altre aree, edificabili, di complessivi mq. 3.488, andava applicato il criterio di cui alla Legge PAT n. 6 del 1993, art. 14, comma 2 novellato dalla Legge PAT n. 10 del 1998, art. 6 e cioè la somma del valore di mercato, proprio delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale, e del valore agricolo, dimidiata;
che nella specie andava colto il senso della previsione del rinvio al valore delle aree circostanti e della misura dell’inserimento urbanistico e pertanto, effettuando una ragionevole media tra i dati disponibili e tenendo conto che l’ubicazione era sulla riva destra dell’Adige, rocciosa e non urbanizzata, si perveniva ad un parametro di valore corretto di Euro 100,00 a mq..
Per la cassazione di tale sentenza i signori A.C., M., Ma. e G. hanno proposto ricorso il 30.1.2006 dispiegando cinque motivi ai quali ha opposto difese la soc. xxx con controricorso dell’8.3.2006 contenente ricorso incidentale, affidato a tre motivi, ai quali si sono opposti gli A. con controricorso del 18.4.2006. xxx ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che la infondatezza delle proposte censure conduca al rigetto di entrambe le impugnazioni.
Ricorso principale A..
Giova premettere che tra le censure formulate nei confronti della decisione di merito è affatto assente alcuna contestazione del criterio o del quantum che attinga la liquidazione dell’indennità operata per i mq. 3.488 di aree edificabili. Pertanto, l’applicazione fatta dalla Corte (pag. 19) del criterio di cui alla L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 1 (la semisomma tra valore di mercato e VAM) è restata immune da censure ed è quindi inibito a questa Corte di applicare lo jus superveniens in materia (da ultimo Cass. 11274 del 2012), e cioè il valore venale pieno, secondo la modifica apportata a detta disposizione dalle norme di cui alle L.P. n. 1 del 2008 e L.P. n. 4 del 2009 (adeguatrici del disposto al principio di cui a Corte Cost. 348 del 2007). Si esaminano quindi i cinque motivi del ricorso.
Primo motivo: con esso si contesta come illegittima la scelta della Corte di Trento di qualificare il suolo come non edificabile, parametrandone il valore a quello agricolo, tale scelta essendo stata fatta in ragione della esistenza del solo vincolo idrogeologico e senza considerare che i terreni erano stati utilizzati ad uso industriale, per la gestione della discarica, peraltro in conformità alla classificazione in F1 (impianti tecnologici dei servizi pubblici).
La doglianza è affatto infondata; la Legge PAT n. 6 del 1993, art. 12 come sostituito dalla Legge PAT n. 10 del 1998 e dalla Legge PAT n. 3 del 1999, art. 27 al comma 1, lett. B è chiarissimo nella opzione per la inedificabilità delle aree che, come quella in disamina, siano dallo strumento urbanistico soggette ad inedificabilità assoluta per vincolo idrogeologico. E la scelta è affatto coerente con i principii della legislazione nazionale per i quali l’edificabilità è compatibile solo con la destinazione non pubblica dell’area. Questa Corte (Cass. n. 19938 del 2011 – n. 12862 del 2010 – n. 15616 del 2007 e n. 23028 del 2004), con indirizzo al quale il Collegio intende dare pienamente continuità, ha infatti sempre affermato che la vocazione edificatoria delle aree è correlata solo alla destinazione privata – residenziale, industriale, commerciale – degli insediamenti che su di esse abbiano ad essere realizzati, nel mentre la destinazione pubblica dell’insediamento, rende irrilevanti od assorbe le modalità della sua realizzazione, quand’anche gli interventi siano effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti od imprese private. Che quindi l’area sia inedificabile per rischio di frane ed al contempo sia stata adibita a piazzale di stoccaggio di balle di RSU, con una cintura protettiva di pneumatici d’auto, è dato coerente con la previsione normativa e la cui "contraddittorietà" è implausibilmente asserita in ricorso Secondo motivo: esso denunzia per vizio di motivazione la affermazione di coincidenza del pericolo di frana con l’intera area a rischio idrogeologico. La censura, inconsistente in diritto alla stregua delle osservazioni sopra articolate, propone poi argomenti di fatto sulla "tenuità" del rischio geologico affermato ed accertato, sulla non incombenza di detto rischio su tutti i 30.000 mq di area e sulla incoerenza con tal rischio della assentita utilizzazione a deposito di aree di balle di RSU, che non si scorge come possano essere sottoposti alla Corte di legittimità. La censura è dunque inammissibile.
Terzo motivo: dopo aver riproposto considerazioni sulla attuale "assenza di rischio" dell’area messa in sicurezza, considerazioni ut supra inammissibili, il motivo solleva subordinatamente questione di legittimità costituzionale della L. PAT citata, art. 12. E’ palese e manifesta ad avviso del Collegio l’infondatezza della questione:
infatti si sospetta della legittimità della norma che dichiara la inedificabilità delle aree in quella condizione particolare per contrasto con imprecisati principii di riforma posti dalla legislazione nazionale, nel mentre la posizione di vincolo conformativo di inedificabilità per rispetto del rischio idrogeologico è, ad avviso del Collegio, del tutto conforme ai principii della legislazione nazionale.
Quarto motivo: esso censura il diniego di attribuzione degli interessi legali per vizio di ultrapetizione. La censura è inammissibile per difetto di interesse a denunziare la chiara ratio decidendi della pronunzia: la sentenza della Corte di Trento è chiarissima nell’indicare come non richiesti gli interessi sulle somme in contestazione e non spettanti – per effetto del conclamato inadempimento all’obbligo procedimentale della L. PAT n. 6 del 1993, art. 7, commi 1 e 4 – gli interessi sulle indennità "depositate". La seconda espressione non fa capo ad alcuna domanda e quindi devesi ritenere articolata ad abundantiam. Non si scorge quale interesse abbia indotto i ricorrenti ad articolare al proposito una censura di ultrapetizione.
Quinto motivo: esso censura la decisione per violazione della Legge PAT n. 6 del 1993, art. 20 nel non aver concesso la maggiorazione ex art. 20 del 20% in relazione alla manifesta sproporzione tra indennità offerta e indennità riconosciuta. La doglianza è priva di fondamento. Questa Corte (Cass. 2424 del 2008), pronunziando proprio sulla previsione dell’art. 20 in discorso, ha affermato che la prevista maggiorazione ha indubbia natura "premiale", essa spettando cioè solo a chi non abbia proposto e non a chi successivamente abbia abbandonato l’opposizione. Il che vuoi dire che detta maggiorazione non ha l’ulteriore ed invocata natura, quella perequativa, per la ipotesi in cui all’esito della opposizione emerga la sproporzione tra il quantum offerto ed il quantum accertato, dato che la finalità di legge è solo quella di premiare chi conduca ad una immediata determinazione accettata della indennità.
Si può quindi venire all’esame della impugnazione incidentale di T.S..
Ricorso incidentale di xxx.
Primo motivo: esso contesta in fatto che ad essa società siano stati delegati i poteri espropriativi, essendo rimasta titolare la PAT, come emergente dalla documentazione esibita. Il motivo è inammissibile sul versante delle censure all’accertamento perchè- a fronte di precise statuizioni della Corte di Trento (pagg. 9-10-11) – si riduce ad una generica proposta di rivalutazione del proprio ruolo di promotrice della espropriazione, senza doglianza alcuna di omesso esame di documenti e senza indicazione di tali documenti. Ma quel che rileva, poichè il motivo contiene comunque una prospettazione di violazione, per mancata applicazione, della Legge PAT n. 26 del 1993, art. 7 (modificata dalle successive L. n. 6 del 1994, L. n. 10 del 2008 e L. n. 7 del 2011), è l’esame dell’affermazione (in ricorso puramente assertiva, e meglio illustrata in memoria) per la quale, pacifica la spettanza alla PAT della proprietà dell’area espropriata, la delega a xxx realizzata in virtù di detta legge regionale sarebbe priva di ricadute sulla titolarità passiva dell’obbligazione di versare l’indennità. E tanto sarebbe stato acclarato da Cass. 11768 del 2010. Orbene, premesso che la appena indicata statuizione di questa Corte non fa alcuna espressa applicazione della invocata norma regionale ma solo ribadisce il principio generale per il quale obbligato al pagamento dell’indennità è il beneficiario della espropriazione, va subito chiarito che, coerente con la assoluta indeterminatezza in fatto dei propri asserti, xxx nulla dice sulle ragioni per le quali alla specie si sarebbe applicata o si sarebbe dovuta applicare (come non fatto dalla Corte di Trento) la L.P. sui Lavori Pubblici del 1993 e pertanto il disposto per il quale, in caso di delega dalla amministrazione aggiudicataria ad altra "amministrazione", l’obbligazione al versamento della indennità di esproprio dovuta per effetto e in ragione degli atti assunti nella delegata procedura, competerebbe comunque alla aggiudicatrice.
Nella totale assenza di affermazione in sede di merito della applicazione della Legge PAT n. 26 del 1993 e nella totale assenza di contestazioni in questa sede delle ragioni della sua mancata applicazione, vi è da disattendere dunque le affermazioni del motivo e da ritenere corretta la statuizione della Corte di merito. Ed infatti, sol che si legga il disposto della Legge PAT n. 6 del 1993, art. 7, comma 3 e art. 9, commi 1 e 4 emerge inequivocabile la scelta normativa di individuare in capo al promotore della espropriazione (nella specie pacificamente xxx) soggetto obbligato al pagamento delle indennità, determinate in sede amministrativa od all’esito della opposizione alla stima: basti rammentare come sia il promotore stesso legittimato a chiedere la rideterminazione alla CPE in una con i soggetti interessati al pagamento (art. 9, comma 1) e come anche il promotore sia legittimato, sempre assieme ai privati espropriati, alla opposizione alla stima (comma 4: "gli interessati…"). La inequivoca scelta legislativa di assegnare al promotore l’obbligazione di pagare il dovuto all’espropriato, ferma la sua facoltà di sviluppare le previe opposizioni, e fermo il potere di chiedere le integrazioni di impegni di spesa per la liquidazione delle indennità rideterminate (art. 9, comma 5), consente quindi di individuare la base normativa – certamente speciale ma altrettanto certamente ragionevole – per far ritenere xxx legittimata passiva alla pretesa degli espropriati alla (maggiore) indennità.
Secondo motivo: esso censura la determinazione in Euro 100,00 a mq.
del valore venale unitario della area edificabile sulla base di un abbattimento dell’errata acquisizione, come dato incontestato, della indicazione peritale di Euro 125,00 a mq (affermazione errata perchè di contro essa società la aveva contestata); censura comunque la congruità della stima basata sulle aree produttive circostanti, senza avvedersi che si trattava di aree nella riva sinistra dell’Adige e come tali non comparabili; censura infine la "eccessività" della stima.
Le doglianze sono da ritenersi affatto inammissibili. La Corte di Trento ha congruamente e logicamente motivato alle pagine 21-22-23-24 proprio esaminando gli argomenti oggi riproposti e nel cui ambito la pretesa "contestazione" del dato peritale è puramente marginale.
Sono quindi valutazioni di fatto complete e logiche e quindi insindacabili in sede di legittimità.
Terzo motivo: si duole dell’eccessività della condanna alle spese per 2/3 in relazione alla sproporzione tra petitum e decisum. Il motivo è inammissibile. La statuizione sulla corrispondenza all’esito sostanziale e complessivo della lite della decisione di compensare per 1/3 le spese stesse, quindi gravando T.S. dei residui 2/3 di quelle di parte attrice, appare correttamente motivata e pertanto indiscutibile in questa sede.
La reciproca soccombenza nelle impugnazioni proposte consiglia di procedere alla compensazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta compensando per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

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