Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza emessa l’08/04/2013 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C.B. avverso, il decreto di sequestro preventivo, disposto in data 25/02/2013, dal Gfp del Tribunale di Agrigento, limitatamente ai beni di cui era titolare il ricorrente, il tutto in relazione al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, – accoglieva il gravame, revocando il predetto decreto di sequestro preventivo.
2. Il PM presso il Tribunale di Agrigento proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
2.1. In particolare il PM ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie ricorreva il fumus commissi delicti relativo ai reati di cui all’art. 718 cod. pen. e art. 4, comma 4 bis, cit. L., trattandosi di giochi d’azzardo abusivi e di attività di raccolta di scommesse esercitata senza autorizzazione di PS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 T.U.P.S. Tanto dedotto il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa di C.B., con successiva memoria e mediante articolate argomentazioni, chiedeva l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del PM è infondato.
1.1. Il Gip del Tribunale di Agrigento con provvedimento del 25/02/2013 disponeva il sequestro preventivo degli apparecchi e chioschi oggetto di riscontro da parte della PG e collegati al sito www.planetisland.com o praticati attraverso terminali/totem collegati ad altri siti di gioco non autorizzati o con riferimento alle scommesse sportive su eventi virtuali, rinvenuti all’interno dei locali commerciali, come individuati in atti, tra cui quello riconducibile alla ditta "xxx srl" di cui C.B. era titolare, con sede in (OMISSIS) il tutto in riferimento ai reati di cui agli artt. 4 e 4 bis cit. L. e art. 718 cod. pen..
1.2. Il Tribunale di Agrigento in sede di riesame, con ordinanza emessa l’08/04/2013, accoglieva il gravame, ex art. 324 cod. proc. pen., proposto da C.B., revocando il decreto di sequestro preventivo del 25/02/2013, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro (ossia sei personal computer messi a disposizione degli avventori, due personal computer utilizzati esclusivamente da C.B., due stampanti con cui venivano riprodotte le scommesse sportive).
2. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva che il Tribunale di Agrigento ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione, evidenziando che C. B., quale titolare dell’esercizio "xxx srl" svolgeva attività di raccolta di scommesse per conto della società svizzera "xxx" società regolarmente autorizzata par tale attività dall’Autorità competente dello Stato svizzero.
2.1. La "xxx" e la"xxx srl", quest’ultima gestita da C.B., non erano munite, all’epoca del sequestro de quo, della prescritta autorizzazione amministrativa e della licenza di PS, ex art. 88, TULPS. Detta carenza dei titoli abilitativi era dovuta al fatto che la predetta società svizzera era stata esclusa dalla gara per l’attribuzione della relativa concessione amministrativa (gara indetta a seguito del cosiddetto "decreto Bersani 2006") in violazione delle norme di cui agli artt. 43 e 49 Trattato CE, con conseguente inapplicabilità della sanzione penale di cui all’art. 4, comma 4 bis, cit. L..
Al riguardo va evidenziato che la Corte di Giustizia Europea con l’ordinanza del 16/02/2012 "xxx/xxx" procedimento C-413/2010 – applicando principi già affermati nella sentenza del 16 febbraio 2012 xxx e xxx, attinente alla posizione della società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd; principi pienamente trasponibili nel procedimento de quo – ha affermato che l’art. 43 CE e art. 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che sia stato di fatto escluso da una nuova gara – destinata a rimediare ad una precedente illegittima esclusione dell’operatore medesimo per violazione del diritto dell’Unione/" qualora tale ultima gara non abbia effettivamente rimediato alla illegittima esclusione dalla precedente gara.
Orbene risulta, in riferimento alla fattispecie de qua, che la società xxx di fatto è stata esclusa dalla nuova gara indetta a seguito del "bando Bersani" per violazione dell’art. 23, comma 3, schema della Convenzione tra l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’aggiudicazione della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse di cavalli. Detta ultima disposizione della citata Convenzione, tuttavia, non è conforme -per difetto di chiarezza, precisione ed univocità – ai principi comunitari, in particolare gli artt. 43 e 49 CE, con conseguente illegittimità del diniego di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. giurisprudenza della CE e di legittimità consolidata sul punto:
sent. Corte di Giustizia CE "xxx/xxx" del 16/02/2012; C-72/10; C- 77/12, ordinanza Corte di Giustizia CE 16/02/2012 "xxx/xxx" C- 413/2010; sez. 3 sent. n. 28413 del 10/07/2012, sez. 3 sent. n. 12630 del 23/01/2013; sez. 3 sent. n. 17723 del 21/02/2013, sez. 3 sent. n. 17724 del 21/03/2013, 3. Le censure dedotte nel ricorso del PM sono infondate in fatto perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di Agrigento (vedi ord. impugnata pagg. 3 – 6). Sono, altresì, infondate in diritto per le ragioni esposte sopra (vedi punto 2.1).
3.1. La doglianza attinente alla carenza di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 718 cod. pen. costituisce censura in punto di fatto non consentita in sede di legittimità Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. 1, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. 5, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381.
4. Va respinto, pertanto, il ricorso del PM.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013
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