T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 31-01-2011, n. 271

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato il rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno formulata dal ricorrente.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 42 dell’11 gennaio 2007, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Tenutasi la pubblica udienza in data 15 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

La vertenza in esame riguarda il rigetto di un’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro formulata da uno straniero divenuto di recente maggiorenne, giunto in Italia quando questi era ancora minorenne.

Il rigetto è stato disposto in quanto, a dire dell’Autorità amministrativa, l’interessato non poteva considerarsi minore accompagnato. Pertanto nei suoi confronti non si sarebbe potuto applicare il primo comma dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/98, che assicura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai minori accompagnati una volta divenuti maggiorenni, alla sola condizione di esercitare effettivamente attività lavorativa; bensì i commi 1 bis ed 1 ter del medesimo articolo, i quali richiedono, per i minori non accompagnati, gli ulteriori requisiti di trovarsi sul territorio nazionale da non meno di tre anni e di aver seguito un progetto di integrazione sociale per non meno di due anni; requisiti questi non posseduti dall’interessato.

Il ricorrente contesta tale ricostruzione affermando di essere stato affidato, una volta giunto in Italia, al fratello il quale vi soggiornava regolarmente da diversi anni; sicché errerebbe l’Autorità quando afferma che egli dovesse considerarsi minore non accompagnato.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Stabilisce l’art.32, comma primo, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella formulazione vigente all’epoca di adozione del provvedimento impugnato che "al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi (…) di lavoro subordinato o autonomo….".

Presupposto applicativo di tale disposizione è dunque o l’essere stato il minore destinatario delle disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2 (in base ai quali il figlio dello straniero soggiornante in Italia è iscritto nel permesso di soggiorno dei genitori fino al compimento dei quattordici anni di età; successivamente può ottenere un permesso di soggiorno per minore età); ovvero l’avvenuto affidamento del minore medesimo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/83. Al ricorrere di tali condizioni (in aggiunta ovviamente a quella dell’esercitare effettivamente attività lavorativa) lo straniero divenuto maggiorenne può conseguire il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, senza che sia necessaria la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dai commi 1bis ed 1 ter del medesimo art. 32 (presenza sul territorio dello Stato per almeno tre anni ed aver seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale. Per completezza espositiva va peraltro evidenziato che dopo la modifica al citato articolo 32, introdotta dalla lettera v) del comma 22 dell’art. 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – successiva al provvedimento impugnato e quindi non applicabile al caso di specie – in caso di affidamento del minore, questi, una volta divenuto maggiorenne, deve sempre soddisfare i requisiti da ultimo illustrati per potere conseguire il titolo di soggiorno).

Pur consapevole dell’esistenza di una contraria opinione in giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. I, 21 settembre 2009 n. 4683), la Sezione ritiene di dover confermare il proprio orientamento, già espresso con Sentenza n. 1766 del 9 maggio 2008 (cui si rimanda per dovizia di argomentazioni) in base al quale l’affidamento che consente l’applicazione della suindicata norma può consistere anche nell’affidamento "di fatto", e cioè in un affidamento reale del minore non suggellato da alcuna formalità ad un parente entro il quarto grado del medesimo, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge n. 184/1983 (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 07 giugno 2010, n. 1708; id. 16 dicembre 2009 n. 3750; TAR Lombardia Milano, sez. III, 19 maggio 2008 n. 1766 cit.).

Nel caso concreto è incontestato che l’interessato, quando era ancora minorenne, è stato di fatto affidato dai propri genitori al fratello regolarmente soggiornante in Italia. Pertanto erra l’Amministrazione nell’affermare che nei suoi confronti non sarebbe applicabile il primo comma del citato art. 32, e che quindi egli, per poter conseguire la conversione del permesso di soggiorno, avrebbe dovuto soddisfare i requisiti di cui ai commi 1 bis ed 1 ter del medesimo articolo.

Per queste ragioni il ricorso va accolto.

La sussistenza di contrasti giurisprudenziali induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Dario Simeoli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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