Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15176

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Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 591 del 2006, del 9 febbraio 2007, accoglieva l’appello proposto da N.O. nei confronti di xxx spa avverso la sentenza n. 402/04 emessa dal Tribunale di Padova, e dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 4 gennaio 1999;
per l’effetto ordinava il ripristino del rapporto di lavoro.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre xxx spa prospettando otto motivi di impugnazione.
3. Resiste N.O. con controricorso.
4. La società ricorrente ha depositato memoria con la quale ha richiamato il verbale di conciliazione, in sede sindacale, intervenuto in data 9 ottobre 2008 tra essa xxx spa e N.O., depositato agli atti.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuta conciliazione.
Motivi della decisione
Motivazione semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009).
Le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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