T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 293

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente impugnava la revoca del provvedimento di regolarizzazione ottenuto in favore di M.K. basato sul fatto che esisteva a carico di quest’ultima un’inammissibilità nello spazio xxx inserita dalla Grecia e che scadeva in data 05.6.2012.
Il ricorso presenta quattro motivi.
Il primo contesta la violazione dell’art. 21 nonies L. 241\90 nonché l’insufficiente e illogica motivazione perché non sono state esplicitate le ragioni di pubblico interesse per la rimozione del provvedimento illegittimo in confronto con quelle del privato e non si è tenuto conto del fatto che l’annullamento deve intervenire in un tempo ragionevole.
Va tenuto altresì che la dipendente extracomunitaria vive in Italia con il marito e tre figli tutti dotati di regolare permesso di soggiorno e la ricorrente faceva affidamento sulla possibilità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il secondo motivo afferma che non vi è alcun automatismo tra la segnalazione xxx ed il diniego di permesso di soggiorno o di regolarizzazione da parte dell’autorità di polizia poiché nel provvedimento di rigetto andavano indicate le ragioni della segnalazione da parte del paese straniero.
Il terzo motivo lamenta l’eccesso di potere per carenza di istruttoria poiché non è stata acquisita tutta la documentazione relativa alla segnalazione SIS.
Le segnalazioni ex art. 96 del Trattato di xxx non hanno valore vincolante anche perché nei casi previsti dal comma 2 si tratta di segnalazioni di soggetti che costituiscono una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, mentre nei casi previsti dal comma 3 lo scopo è solo quello di mettere in rete informazioni relative alle misure di allontanamento o espulsive adottate nei singoli stati.
In virtù dell’art. 25 del Trattato tutte le volte che uno Stato abbia una valutazione divergente su un soggetto segnalato scatta una procedura di consultazione per vedere in che misura sia giusto tener conto degli interessi dello Stato che ha inserito la segnalazione di inammissibilità.
Non ci può essere in conclusione alcun automatismo tra la segnalazione ai fini xxx ed un provvedimento negativo dovendosi valutare in concreto le ragioni della segnalazione per verificare se siano realmente ostative alla permanenza in Italia.
Il quarto motivo contesta la falsa applicazione dell’art. 7 L. 241\90 poiché la Prefettura non ha inviato alcuna comunicazione di avvio del procedimento senza specificare una ragione che lo avrebbe impedito e ciò ha impedito alla M.K. di attivarsi per ottenere la cancellazione della segnalazione xxx.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non è fondato.
Il provvedimento di autotutela è stato emanato a poca distanza dall’intervenuta regolarizzazione a seguito di stipula del contratto di soggiorno.
Ciò non consente di affermare che si fosse determinato un affidamento consolidato che doveva prevalere sull’esatta applicazione della legge.
Non va dimenticato che la procedura di emersione è una forma speciale di regolarizzazione e perciò il rispetto dei requisiti per la sua ammissibilità deve essere particolarmente rigoroso; quando l’amministrazione si accorge in ritardo della mancanza di un requisito o, come in questo caso, dell’esistenza di una ragione ostativa deve provvedere ad emendare la sua decisione, salvo che non sia trascorso un tempo troppo lungo per cui appare contrario al principio di affidamento e di proporzionalità procedere all’annullamento di ufficio.
La previsione di cui all’art. 1 ter,comma 13,D.L. 78\2009 prevede in maniera chiara che non è possibile procedere alla sanatoria dei lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Nel caso in esame non possono valere le considerazioni che la ricorrente svolge in relazione alla normale valenza che le segnalazioni xxx hanno nel nostro ordinamento; qui non si tratta di fare ordinarie valutazioni di ammissibilità dell’ingresso di un lavoratore straniero in base ai normali canali previsti dalla legge, ma siamo di fronte ad una procedura di sanatoria che per sua natura ha presupposti più rigorosi e che ben può prevedere cause ostative che nella fisiologia dei procedimenti in materia di immigrazioni non sono previsti.
Sul punto vedasi la sentenza del Tar Abruzzo Pescara nr. 242\2010 la cui massima afferma: "La richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata da un straniero ai sensi dell’art. 1ter, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, può legittimamente essere motivata con riferimento alla circostanza che il lavoratore straniero era stato segnalato da altro Stato al Sistema Informativo xxx (S.I.S.), non dovendo l’Amministrazione svolgere in merito un’ulteriore attività di verifica delle ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione presso lo Stato estero della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area xxx.".
La esistenza di questa causa ostativa è sufficiente per motivare il provvedimento che sul punto assume natura vincolata e ciò spiega l’infondatezza degli ultimi tre motivi di ricorso.
Il ricorso va respinto, ma la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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