Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 05-11-2013, n. 44645

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza 26.11.2012 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza che aveva condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione D.G. F., ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 1, artt. 110 e 718 c.p., art. 719 c.p., n. 2, e L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, perchè, quale titolare del bar (OMISSIS), installando e facendo funzionare all’interno dello stesso un apparecchio elettronico del tipo denominato xxx, di genere proibito, in quanto dichiarato illegale e messo fuori commercio dai Monopoli di Stato, agevolava e comunque organizzava il gioco d’azzardo con lo stesso praticato.
La Corte di merito ha considerato che dalle prove effettuate dalla polizia giudiziaria – i cui esiti sono stati confermati in dibattimento – risultava che l’apparecchio era utilizzato per il gioco attraverso un meccanismo a molla azionato previa introduzione di monete e che l’abilità del giocatore non aveva alcuna funzione.
L’imputata ricorre per cassazione.
Motivi della decisione
1. Con un articolato motivo si deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, e art. 718 c.p., nonchè la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo la ricorrente, l’organizzazione del gioco d’azzardo tramite installazione di apparecchio elettronico in esercizio pubblico non è incasellabile nelle previsioni della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, che, nel richiamare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, rinvia non alla mera organizzazione dei giochi, ma alla più articolata condotta descritta nelle suddette disposizioni, come ad esempio l’organizzazione del gioco del lotto e di scommesse ovvero l’organizzazione di concorsi pronostici, condotte insussistenti nel caso di specie, così come insussistenti sono le altre condotte previste nel comma 1, per le quali è prevista la pena dell’arresto o l’ammenda: richiama una serie di pronunce a sostegno dell’assunto.
Quanto alla sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 718 c.p., la ricorrente rimprovera ai giudici di merito di avere ritenuto sufficienti le dichiarazioni della polizia giudiziaria e rileva che non basta il generico riferimento alla alcatorietà, la cui sussistenza deve essere oggetto di approfondito accertamento e non di congetture fatte da militari privi di conoscenze tecniche in materia.
Sempre a dire della ricorrente, si rendeva necessaria un’indagine sugli algoritmi del software dell’apparecchio e in ogni caso sarebbe stata necessaria la prova dell’effettivo svolgimento del gioco o dell’utilizzo dell’apparecchio a fini di lucro, che va valutato in considerazione dell’entità della posta, della durata delle partite, della possibile ripetizione di queste e del tipo di premi erogabili in danaro o in natura, così come affermato dalla giurisprudenza nel caso dei c.d. videopoker.
Il ricorso è parzialmente fondato.
La prima questione che viene sottoposta all’esame del Collegio consiste nel delineare la nozione di "giochi d’azzardo" di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4.
La norma testualmente dispone che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, come modificato dalla L. 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dalla L. 17 dicembre 1986, n. 904, art. 1".
Il problema sussiste perchè la particolare formulazione della norma pone l’interprete davanti al dilemma se la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni oppure dell’arresto e della ammenda prevista nei commi 1 e 2, scatti per effetto del semplice esercizio di giochi d’azzardo a mezzo di apparecchi vietati dalla legge, oppure se occorra anche un quid pluris, ossia un comportamento finalizzato alle attività indicate nei commi 1 e 2 (organizzazione del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici ecc., in concorrenza quindi con lo Stato).
Ritiene il Collegio che la seconda soluzione sia corretta.
Infatti, come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16973 del 21/12/2012 Ud. dep. 12/04/2013 Rv. 255266) "l’esercizio di gioco d’azzardo con apparecchi automatici ed elettronici, come i videopoker, configura il reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, solo quando risulta dimostrata l’organizzazione delle scommesse e dei pronostici sui giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati": è stato precisato che, poichè la condotta punita dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, consiste pur sempre nell’organizzazione di lotto, scommesse, pronostici e simili, la formula usata nella L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, rimanda essa pure all’organizzazione delle scommesse (e dei pronostici) sui giochi d’azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati. Non è quindi sufficiente accertare che sia stato fatto esercizio del gioco d’azzardo tramite i suddetti strumenti elettronici o la partecipazione ai medesimi (cfr. sentenza cit.).
Detto principio è certamente applicabile anche al gioco denominato xxx che, come accertato da giudice di merito, si svolge attraverso un apparecchio automatico ed elettronico.
Una tale interpretazione trova conferma – come già ha avuto modo di rilevare questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10642/1999) – anche nei relativi lavori parlamentari dai quali balzano in evidenza tre dati:
1) l’eliminazione – dal primo comma dell’originario progetto – del riferimento ai giochi d’azzardo;
2) la menzione da parte di taluni parlamentari dell’opportunità di consentire un agevole coordinamento con le disposizioni del codice del 1930; 3) la mancanza dell’espressa abrogazione dell’art. 718 c.p. e segg..
Nel caso di specie, il giudice di merito non ha evidenziato alcun elemento che rimandi alla organizzazione delle scommesse sui giochi di azzardo, cioè in definitiva ad una di quelle attività in concorrenza con lo Stato come elencate nella L. n. 401 del 1989, art. 1, commi 1 e 2, e pertanto la condotta ascritta all’imputata non presenta i caratteri costitutivi del reato di cui all’art. 4, comma 4 della legge medesima.
2. E’ invece infondata la censura riguardante la contravvenzione di cui all’art. 718 c.p., che punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco di azzardo o lo agevola.
Come già precisato in giurisprudenza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21639 del 06/05/2010 Ud. (dep. 08/06/2010) Rv. 247643) che la fattispecie di cui all’art. 718 c.p., è integrata dalla effettiva "tenuta" di un gioco d’azzardo e che ai fini dell’accertamento del reato, pertanto, non è sufficiente la prova dell’esistenza di mezzi atti ad esercitare il gioco d’azzardo, ma occorre anche la prova, eventualmente desunta da elementi indiziali, che vi sia stato il gioco. Occorre inoltre la prova, allorchè si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente l’accertamento della potenziale utilizzabilità dello stesso per l’esercizio del gioco d’azzardo.
Il fine di lucro richiesto in materia di gioco d’azzardo ricorre ogni qual volta il giocatore partecipi al gioco anche per conseguire vantaggi economicamente rilevanti, e va identificato in relazione al giocatore e non all’organizzatore o gestore del gioco, il quale ricava ordinariamente un utile dall’organizzazione o gestione professionale del gioco, sia esso o meno d’azzardo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 42374 del 18/10/2007 Ud. (dep. 16/11/2007) Rv. 238104).
Il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perchè l’apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura". (sez. 3^, 19.2.2008 n. 9988, Balducci ed altri, RV 239073; sez. 3^, 23.11.2006 n. 41621).
Nel caso che ci occupa, il giudice di merito, sulla scorta dei rilievi eseguiti dalla Polizia Giudiziaria (che ha provato direttamente il funzionamento del gioco) e confermati in dibattimento, ha riscontrato che l’apparecchio, dichiarato illegale dai Monopoli di Stato, sito all’interno del locale pubblico gestito dall’imputata, previa introduzione di una moneta, consente di accedere al gioco elettronico attraverso un semplice meccanismo a molla senza che l’abilità del giocatore abbia alcuna funzione essendo assolutamente preponderante l’alea. Ha altresì rilevato che nell’apparecchio si trovavano 55 Euro e quindi ha accertato anche il requisito dell’effettivo utilizzo dello stesso. Ancora, ha accertato in concreto l’esistenza del fine di lucro in considerazione dell’entità della posta, che non è stata ritenuta irrilevante.
Trattasi, come si vede, di accertamenti in fatto motivati in modo congruo e logicamente coerente, come tali insindacabili in questa sede.
Correttamente quindi è stata ritenuta la sussistenza della contravvenzione di cui all’art.718 c.p..
In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4, con rinvio per la determinazione della pena in ordine all’altro reato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di alla L. n. 401 del 1989, art. 4, perchè il fatto non costituisce reato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per la determinazione della pena per il residuo reato; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013

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