Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 21.07.2011 rigettava l’istanza di riparazione presentata da G.A.N. per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 19/12/96 al 10/01/97 e dal 22.01.97 al 3.08.97 e poi in regime di arresti domiciliari dal 4.08.97 all’1.01.98, data in cui veniva scarcerato per decorrenza dei termini, perchè sospettato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.
Il procedimento in questione si era poi concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 17.11.2008.
G.A.N., a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna e concludeva chiedendone l’annullamento.
Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimproverava in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave, impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa riparazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di rigettarlo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 c.p.p. e segg., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c., che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri.
Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c., posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4^, sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004).
Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione.
L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4^ 10/3/2000 n. 1705).
Il giudice, pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4^, Sent.
n. 17552 del 2009).
Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Bologna, con motivazione adeguata, ha enucleato, con congrua verifica degli accertati elementi di riferimento, la condotta del richiedente ostativa all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione.
In primo luogo ha posto in rilievo il fatto che il procedimento penale a carico del ricorrente ha avuto inizio a seguito delle indagini espletate in ordine alle attività delittuose esercitate nell’ambito di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale probatorio a carico del ricorrente era costituito da alcune conversazioni intercettate dalle quali emergeva che costui aveva avuto numerosi contatti telefonici con coimputati, tutti avvenuti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento di archiviazione del 17.11.2008 aveva posto in evidenza che dalle risultanze processuali era emerso "un collegamento tra costoro ( G.A. ed altri) verosimilmente funzionale all’approvvigionamento e alla cessione di stupefacenti, ma nulla era stato acquisito quanto alle connotazioni che lo rendono rilevante ai fini del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; i rapporti degli indagati non legittimano un quadro che possa esorbitare dalla configurazione di un concorso nelle attività già incriminate".
La valutazione di insufficienza probatoria era stata quindi ritenuta dal G.I.P. in relazione all’ipotesi associativa, reato stralciato rispetto agli altri delitti ascritti agli imputati. La Corte territoriale rilevava poi che a carico del ricorrente vi erano intercettazioni ambientali nel corso delle quali si parlava di cocaina e droga e veniva utilizzato da parte degli interlocutori un linguaggio criptico, che sembrava finalizzato alla trattazione di affari illeciti. Dall’esame delle conversazioni intercettate emergeva quindi che il G.A. era impegnato in attività legate ad affari illeciti e che lo stesso aveva avuto contatti continui con soggetti coimputati. Le indagini eseguite avevano posto in evidenza lo stretto collegamento del ricorrente con soggetti coinvolti in traffici illeciti e tali contatti certamente oltrepassavano i normali rapporti giustificabili con rapporti amicali, si prestavano ad essere interpretati come indizi di complicità e denotavano una condotta gravemente colposa in grado di incidere sull’emissione e sul mantenimento della misura emessa. Nel corso degli interrogatori inoltre il ricorrente aveva omesso di fornire un chiarimento in ordine alle condotte a lui ascritte, omettendo di fornire alle autorità competenti gli elementi idonei a giustificare i sospetti a suo carico costituiti dalla utilizzazione di un linguaggio ermetico nel corso delle conversazioni telefoniche e dai contatti assidui e costanti con i coimputati. Ha ritenuto pertanto la Corte territoriale che G.A., tenendo una condotta gravemente colposa costituita dall’avere intrattenuto continui contatti telefonici con soggetti coinvolti in gravi fenomeni di spaccio di stupefacenti e nell’avere utilizzato in tali conversazioni termini criptici da cui appariva l’intraneità del ricorrente in traffici illeciti, aveva mantenuto un comportamento che avvalorava le accuse mosse nei suoi confronti e aveva contribuito a determinare le condizioni per l’adozione ed il mantenimento del provvedimento restrittivo.
Questo essendo il quadro accusatorio, il motivo proposto dall’odierno ricorrente non può essere accolto.
Il provvedimento impugnato, che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, supera quindi il vaglio di questa Corte che è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravita della colpa e sull’esistenza del dolo. Il legislatore non ha infatti riconosciuto incondizionatamente il diritto all’equa riparazione, ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il comportamento dell’indagato, come appunto nella fattispecie de qua, abbia indotto in errore il giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
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