T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 31-01-2011, n. 53

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G. ed i suoi genitori ricorrono contro il provvedimento specificato in epigrafe con il quale C.G., avendo ottenuto nello scrutinio finale un voto insufficiente in quattro materie, non è stato ammesso a sostenere l’esame di Stato.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi in diritto:

1.Violazione di legge: nel verbale 10 del 7 giugno 2010 si legge che la valutazione "dei singoli alunni (viene fatta) sulla base della normativa vigente relativa agli scrutini e dei criteri determinati dal Collegio dei docenti, senza altra e diversa indicazione, perché non individuabile in concreto né la normativa né i criteri determinati.

2. Eccesso di potere: nel verbale 10 del 7 giugno 2010 non sono desumibili dalla motivazione del provvedimento adottato i criteri di massima posti alla base della decisione; situazioni uguali sono state valutate differentemente senza alcuna motivazione comprensibile e quindi non è percepibile il percorso logico seguito nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.

3.Violazione di legge per aver omesso una corretta informazione ai genitori dello studente in ordine ai progressi compiuti ed in generale sul rendimento scolastico nonché per aver omesso la comunicazione in ordine all’incerto successo formativo così come previsti dall’art. 3 comma 9 e art. 4 comma 1 della LP 2523/2003 (recte: DGP n. 2523 dd. 21.7.2003).

4. Violazione di legge:

a) per l’omessa assunzione da parte della scuola di iniziative di recupero e sostegno così come previsto dal comma 4 dell’art. 6 della LP 12/2000 nonché dai comma 10 e 11 della DGP n. 2523/2003.

b) per violazione dell’art. 3 della DGP n. 2523/2003 laddove impone che la scuola dia un’offerta formativa di qualità, sia organizzata in funzione dei bisogni individuali di apprendimento e di formazione secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi del singolo studente e dei ritmi della sua vita.

4) Eccesso di potere

a) eccesso di potere – contraddittorietà della motivazione per non aver adeguatamente considerato il notevole recupero scolastico fra il I ed il II quadrimestre e conseguentemente l’impegno profuso dal ricorrente.

c) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà e per ulteriore carenza di motivazione laddove il collegio ha ritenuto di aver intrapreso le doverose misure di recupero e sostegno, sia di aver tenuto in debita considerazione i bisogni individuali di apprendimento del ricorrente.

Con decreto presidenziale n. 99/10 il provvedimento impugnato veniva provvisoriamente sospeso e C.G. veniva ammesso, in via provvisoria, all’esame di Stato.

Con comparsa di data 2.7.2010 si costituivano la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto tecnico per geometri "Andrea e Pietro Delai", producendo copiosa documentazione, eccependo pregiudizialmente la nullità del ricorso e la sua inammissibilità ed in via subordinata chiedendone il rigetto siccome infondato nel merito. In data 5.7.2010 la difesa dei ricorrenti depositava una memoria integrativa unitamente a documentazione contenente, tra l’altro, l’esito delle prove scritte della 5A con il superamento delle stesse da parte del G. e quindi la sua ammissione agli orali.

Con ordinanza n. 112/10, assunta nella camera di consiglio del 6 luglio 2010, veniva accolta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente e confermata l’ammissione di C.G. all’esame di Stato.

Con atto notificato il 16.7.2010 e depositato il 21.7.2010 i ricorrenti impugnavano il provvedimento del Consiglio di classe straordinario della V sez. A dell’Istituto Tecnico per geometri A. e P. Delai di Bolzano, notificato via fax il 18.6.2010, con cui veniva confermato il giudizio di non ammissione impugnato del 7 giugno 2010 e quindi espresso parere negativo al riesame dello stesso giudizio, come richiesto da C.G. con reclamo, in conformità all’art. 11 LP 12/2000 ed esponevano come il G. avesse superato nel frattempo l’esame di Stato, con conseguente richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Tale atto conteneva i seguenti motivi aggiunti:

1.Violazione di legge art. 3 L 241/1990: il provvedimento gravato non è motivato.

2. Violazione di legge art. 3 L 241/1990: il provvedimento gravato non indica neppure i presupposti di fatto posti a base della decisione assunta.

3. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, manifesta illogicità, palese irragionevolezza, contraddittorietà.

4. Violazione di legge e/o eccesso di potere laddove vengono evidenziati nel provvedimento gravato i giorni di assenza e di ritardo, i progetti e la situazione comportamentale dell’alunno.

5. Eccesso di potere – travisamento dei fatti laddove dopo aver indirettamente confermato che il progetto realizzato dal ricorrente nell’anno precedente era risultato il migliore ha specificato che il progetto realizzato quest’anno, benché risultato il migliore, sarebbe stato presentato senza rispettare i termini di consegna e di correzione effettuati da alcuni docenti.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010, in prossimità della quale le parti depositavano scritti difensivi, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di nullità del ricorso sollevate dalla Provincia di Bolzano.

Deduce la Provincia che il ricorso sarebbe nullo per omessa indicazione del codice fiscale di C.G., del difensore dei ricorrenti e dei convenuti nonché per mancata indicazione da parte del difensore dei ricorrenti del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli avvisi.

Le eccezioni vanno disattese, posto che nessuna di queste omissioni si rinviene tra le cause di nullità indicate dall’art. 164 cpc, né l’introduzione di tali adempimenti tramite il DL 29.12.2009, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22.2.2010, n. 24 e, rispettivamente, il DL 14.3.2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 legge 14.5.2005, n. 80, ha previsto una simile sanzione in caso di mancato rispetto delle singole nuove disposizioni.

Il Collegio rileva che l’avvenuto superamento degli esami di Stato da parte del ricorrente integra circostanza dirimente ai fini della decisione del ricorso in esame.

Come osservato anche dai ricorrenti in sede di atto con motivi aggiunti e poi ulteriormente sviluppato, il superamento dell’esame di maturità da parte di C.G. determina l’applicazione del c.d. "principio di assorbimento" elaborato dalla giurisprudenza amministrativa. Sulla base di tale principio, che costituisce ormai orientamento del tutto consolidato in materia scolastica, il superamento di tale esame da parte del candidato ivi ammesso con riserva, in virtù di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, assorbe il giudizio di non ammissione agli esami precedentemente espresso dal Consiglio di classe.

L’esame di maturità infatti comporta una valutazione globale dello studente contenente anche l’apprezzamento del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi espressi dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica (cfr. Cons. Stato VI Sez. 31.3.2009, n. 1892). Il giudizio di ammissione (o di non ammissione) non può essere considerato giudizio definitivo nè per quanto attiene alle materie oggetto di esame né per quelle che lo studente non porta all’esame, dato che la Commissione è sempre libera di discostarsi dal giudizio del Consiglio di classe attraverso una valutazione difforme del curriculum scolastico dell’esaminato.

Il principio suindicato si basa sulla considerazione che il superamento dell’esame di Stato presuppone una valutazione positiva dell’allievo che poggia su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione "capace, in quanto tale, di assorbirne gli effetti, in quanto satisfattoria dell’interesse sostanziale fatto valere" (cfr. Cons. Stato IV Sez. 14.2.2005, n. 438. Vedi, in termini: CdS Sez. VI 8.4.2003, n. 1875; CdS Sez. VI 10.6.2002, n. 3215; TRGA Puglia – Lecce 7.1.2010, n. 608; TRGA Campania – Napoli 5.5.2010, n. 7847; TRGA Sardegna 14.12.2004, n. 1900).

Conclusivamente, essendo intervenuto un fatto nuovo idoneo a ritenere comunque superata la precedente determinazione negativa ed inutile una statuizione nel merito circa la legittimità degli atti oggetto del giudizio, il ricorso andrà dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.

Sussistono giustificati motivi, stante la natura della controversia e lo svolgersi dei fatti, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Marina Rossi Dordi, Consigliere, Estensore

Hans Zelger, Consigliere

Terenzio Del Gaudio, Consigliere
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